IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che è opportuno adottare le misure destinate
all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso
di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato
interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale
è assicurata la libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che le legislazioni degli Stati membri relative
alle clausole nei contratti stipulati tra il venditore di beni
o il prestatario di servizi, da un lato, ed il consumatore,
dall'altro, presentano notevoli disparità, con il risultato
che i mercati nazionali relativi alla vendita di beni ed all'offerta
di servizi ai consumatori differiscono l'uno dall'altro e possono
manifestarsi distorsioni di concorrenza tra i venditori di beni
e i prestatari di servizi soprattutto in caso di commercializzazione
in altri Stati membri;
considerando in particolare che le legislazioni degli Stati
membri relative alle clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori presentano accentuate divergenze;
considerando che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole
abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori;
considerando che normalmente i consumatori non conoscono le
norme giuridiche che disciplinano, negli Stati membri diversi
dai loro, i contratti relativi alla vendita di beni o all'offerta
di servizi; che tale ignoranza può distoglierli dalle
transazioni dirette per l'acquisto di beni o la prestazione
di servizi in un altro Stato membro;
considerando che, per facilitare la creazione del mercato interno
e per tutelare il cittadino che acquisisce, in qualità
di consumatore, beni o servizi mediante contratti disciplinati
dalla legislazione di Stati membri diversi dal proprio, è
indispensabile eliminare le clausole abusive da tali contratti;
considerando che in questo modo i venditori di beni e i prestatari
di servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali
sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà
stimolata la concorrenza, contribuendo così a maggiori
possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto
consumatori;
considerando che i due programmi della Comunità per una
politica di protezione e di informazione dei consumatori (4)
hanno sottolineato l'importanza di tutelare i consumatori per
quanto riguarda le clausole contrattuali abusive; che tale protezione
deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari
armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a
tale livello;
considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo
" Protezione degli interessi economici dei consumatori
" dei due programmi, gli acquirenti di beni o di servizi
devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o
del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e
dall'esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti;
considerando che si può realizzare una più efficace
protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito
alle clausole abusive; che tali regole devono applicarsi a qualsiasi
contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore;
che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti
di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i
contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi
alla costituzione ed allo statuto delle società;
considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione
nell'ambito di un contratto orale o di un contratto scritto
e, in quest'ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini
del contratto siano contenuti in uno o più documenti;
considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella
loro forma attuale è concepibile solo un'armonizzazione
parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva
soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto
occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di
garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato
livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni
nazionali più severe di quelle della presente direttiva;
considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni
legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano,
direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con
consumatori non contengono clausole abusive; che pertanto non
si reputa necessario sottoporre alle disposizioni della presente
direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative
o regolamentari imperative nonché principi o disposizioni
di convenzioni internazionali di cui gli Stati membri o la Comunità
sono parte; che a questo riguardo l'espressione " disposizioni
legislative o regolamentari imperative " che figura all'articolo
1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano
tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto
nessun altro accordo;
considerando peraltro che gli Stati membri devono provvedere
affinché non siano inserite clausole abusive, in particolare
in quanto la presente direttiva riguarda anche le attività
professionali di carattere pubblico;
considerando che è necessario fissare in generale i criteri
per valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali;
considerando che la valutazione, secondo i criteri generali
stabiliti, del carattere abusivo di clausole, in particolare
nell'ambito di attività professionali a carattere pubblico
per la prestazione di servizi collettivi che presuppongono una
solidarietà fra utenti, deve essere integrata con uno
strumento idoneo ad attuare una valutazione globale dei vari
interessi in causa; che si tratta nella fattispecie del requisito
di buona fede; che nel valutare la buona fede occorre rivolgere
particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni
delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche
modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i
beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale
del consumatore; che il professionista può soddisfare
il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con
la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi;
considerando che, ai fini della presenta direttiva, l'elenco
delle clausole figuranti nell'allegato ha solamente carattere
indicativo e che, visto il suo carattere minimo, gli Stati membri
possono integrarlo o formulario in modo più restrittivo,
nell'ambito della loro legislazione nazionale, in particolare
per quanto riguarda la portata di dette clausole;
considerando che la natura dei beni o servizi deve entrare nella
valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali;
considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione
del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano
l'oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo
della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione
del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque
tener conto dell'oggetto principale del contratto e del rapporto
qualità/prezzo; che ne consegue tra l'altro che, nel
caso di contratti assicurativi, le clausole che definiscono
o delimitano chiaramente il rischio assicurato e l'impegno dell'assicuratore
non formano oggetto di siffatta valutazioe qualora i limiti
in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio
pagato dal consumatore;
considerando che i contratti devono essere redatti in termini
chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità
effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che,
in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più
favorevole al consumatore;
considerando che gli Stati membri devono prendere le misure
necessarie per evitare l'inserzione di clausole abusive in contratti
stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò
nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse
non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante
per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere
anche senza le clausole abusive;
considerando che in alcuni casi esiste il rischio di privare
il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva
designando come legge applicabile al contratto la legge di un
paese terzo e che di conseguenza è opportuno prevedere
nella presente direttiva disposizioni destinate ad evitare questo
rischio;
considerando che le persone o le organizzazioni che in base
alla legge di uno Stato membro hanno un interesse legittimo
a tutelare il consumatore devono avere la possibilità
di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali
redatte in vista di una loro inserzione generalizzata nei contratti
stipulati con consumatori e in particolare in merito alle clausole
abusive, davanti ad un'autorità giudiziaria od un organo
amministrativo competente a decidere dei reclami od a iniziare
adeguate azioni giudiziarie; che tale facoltà non implica
peraltro un controllo preventivo delle condizioni generali adottate
in un particolare settore economico;
considerando che le autorità giudiziarie e gli organi
amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi
adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione delle clausole
abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra
un professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative
o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni
internazionali, in particolare nel settore dei trasporti,
delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte,
non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) " clausole abusive ": le clausole di un contratto
quali sono definite all'articolo 3;
b) " consumatore ": qualsiasi persona fisica che,
nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per
fini che non rientrano nel quadro della sua attività
professionale;
c) " professionista ": qualsiasi persona fisica
o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva,
agisce nel quadro della sua attività professionale,
sia essa pubblica o privata.
Articolo 3
1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto
di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado
il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore,
un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle
parti derivanti dal contratto.
2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di
negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente
in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il
consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna
influenza sul suo contenuto.
Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola
isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude
l'applicazione del presente articolo alla parte restante di
un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione
che si tratta comunque di un contratto di adesione.
Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata
è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe
l'onere della prova.
3. L'allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente
di clausole che possono essere dichiarate abusive.
Articolo 4
1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola
contrattuale è valutato tenendo conto della natura
dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento,
al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze
che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole
del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non
verte né sulla definizione dell'oggetto principale
del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo
e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono
essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole
siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
Articolo 5
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole
siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole
devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione
più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione
non è applicabile nell'ambito delle procedure previste
all'articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 6
1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute
in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista
non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle
loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante
per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa
sussistere senza le clausole abusive.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché
il consumatore non sia privato della protezione assicurata
dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione
di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto,
laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio
di uno Stato membro.
Articolo 7
1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei
concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati
ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive
nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni
che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del
diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare
i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale,
le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi
competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali,
redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo
ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione
di siffatte clausole.
3. Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati
al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in
comune, contro più professionisti dello stesso settore
economico o associazioni di professionisti che utilizzano
o raccomandano l'inserzione delle stesse clausole contrattuali
generali o di clausole simili.
Articolo 8
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore
disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più
severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello
di protezione più elevato per il consumatore.
Articolo 9
Entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 10, paragrafo
1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
Articolo 10
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Queste disposizioni sono applicabili a tutti i contratti stipulati
dopo il 31 dicembre 1994.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. HELVEG PETERSEN
(1) GU n. C 73 del 24. 3. 1992, pag. 7.
(2) GU n. C 326 del 16. 12. 1991, pag. 108 e GU n. C 21 del
25. 1. 1993.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 34.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3.
6. 1981, pag. 1.
ALLEGATO
CLAUSOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3 1. Clausole che
hanno per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilità giuridica
del professionista in caso di morte o lesione personale del
consumatore, risultante da un atto o da un'omissione di tale
professionista;
b) escludere o limitare impropriamente i diritti legali del
consumatore nei confronti del professionista o di un'altra
parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento
difettoso da parte del professionista di un qualsiasi obbligo
contrattuale, compresa la possibilità di compensare
un debito nei confronti del professionista con un credito
esigibile dallo stesso;
c) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione delle prestazioni del professionista è
subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente
dalla sua volontà;
d) permettere al professionista di trattenere somme versate
dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a concludere
o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per
il consumatore di ottenere dal professionista un indennizzo
per un importo equivalente qualora sia questi che recede dal
contratto;
e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi
un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;
f) autorizzare il professionista a rescindere a sua discrezione
il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta
al consumatore, nonché permettere al professionista
di trattenere le somme versate quale corrispettivo per le
sue prestazioni non ancora fornite, qualora sia il professionista
che rescinde il contratto;
g) autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole
preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne
in caso di gravi motivi;
h) prorogare automaticamente un contratto di durata determinata
in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora
sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza
del contratto quale data limite per esprimere la volontà
del consumatore di non prorogare il contratto;
i) constatare in modo irrefragabile l'adesione del consumatore
a clausole di cui egli non ha avuto di fatto possibilità
di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;
j) autorizzare il professionista a modificare unilaterlamente
le condizioni del contratto senza valido motivo specificato
nel contratto stesso;
k) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente,
senza valido motivo, alcune caratteristiche del prodotto o
del servizio da fornire;
l) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento
della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al
fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che, in
entrambi i casi, il consumatore abbia il diritto corrispondente
di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo
elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione
del contratto;
m) permettere al professionista di stabilire se il bene venduto
o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato
nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare
una clausola qualsiasi del contratto;
n) limitare l'obbligo del professionista di rispettare gli
impegni assunti dai suoi mandatari o assoggettare i suoi impegni
al rispetto di una particolare formalità;
o) obbligare il consumatore ad adempiere ai propri obblighi
anche in caso di eventuale mancato adempimento degli obblighi
incombenti al professionista;
p) prevedere la possibilità per il professionista di
cedere a terzi il contratto senza l'accordo del consumatore,
qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il
consumatore stesso;
q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie
di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore
a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato
non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente
i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli
un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile,
incomberebbe a un'altra parte del contratto.
2. Portata delle lettere g), j) e l)
a) la lettera g) non si oppone a clausole con cui il fornitore
di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fino
unilateralmente, e senza preavviso, qualora vi sia un valido
motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione
che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente
l'altra o le altre parti contraenti;
b) la lettera j) non si oppone a clausole con cui il fornitore
di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare
senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso
di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso
o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari,
a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare
l'altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità
e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente
dal contratto;
La lettera j) non si oppone neppure a clausole con cui il
professionista si riserva il diritto di modificare unilateralmente
le condizioni di un contratto di durata indeterminata, a condizione
che gli sia fatto obbligo di informare con un ragionevole
preavviso il consumatore e che questi sia libero di recedere
dal contratto;
c) le lettere g), j) e l) non si applicano:
- alle transazioni relative a valori mobiliari, strumenti
finanziari e altri prodotti o servizi il cui prezzo è
collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di
borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato
dal professionista;
- ai contratti per l'acquisto o la vendita di valuta estera,
di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi
in valuta estera;
d) la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione
dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità
di variazione vi siano esplicitamente descritte.
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