Svolgimento del processo
Il Credito
Italiano Spa ha impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001,
con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di
primo grado, ha accolto la opposizione proposta da Franco e Carlino Stefana
avverso il decreto ingiuntivo su sua istanza. emesso nei confronti dei due predetti
intimati, quali fideiussori della Fas Spa, per l’importo complessivo di
lire 1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo passivo finale del
conto corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito
in favore della società garantita.
Con le quattro complesse serie di motivi, di cui si compone l’odierno
ricorso la cui ammissibilità e fondatezza è contestata dagli intimati
con separati controricorsi il Credito italiano critica in sostanza la Corte
di merito per avere, a suo avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili di nullità del contratto da cui trae
origine il debito garantito dagli attuali resistenti;
b) nell’escluderne, in particolare, la validità in relazione alla
clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo
anteriore alle note pronunzie della primavera del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo,
n. 3096 del 30 marzo e successive conformi che, in contrasto con la precedente
giurisprudenza, hanno escluso la rispondenza di clausole siffatte ad un “uso
normativo” ai sensi dell’articolo 1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non operative le garanzie prestate dagli Stefana per
il periodo successivo alla data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della legge
154/92, che ha prescritto la fissazione di un tetto massimo per la validità
delle fideiussioni omnibus;
d) nell’escludere, infine, la debenza dell’intero credito, azionato
con il decreto opposto, per ritenuta (a torto) carenza di documentazione, imputabile
all’istituto, che consentisse di scorporare dall’importo preteso
in via monitoria quello riferibile a periodo di operatività della fideiussione
e detrarre, dallo stesso, le voci relative alla capitalizzazione periodica degli
interessi.
Su istanza della parte ricorrente, il primo Presidente ha assegnato la causa
alle Su, ravvisando, in quella sub b), questione di massima di particolare importanza.
Motivi della decisione
1. La questione
di massima, in ragione della cui particolare importanza gli atti della presente
causa sono stati rimessi a queste Su, ai sensi dell’articolo 374, cpv,
Cpc si risolve nello stabilire se incontestata la non attualità di un
uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista
bancario sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al
nuovo orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi)
che lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente
giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare all’esame della riferita questione,
quello delle eccezioni pregiudiziali sollevate, rispettivamente, da Franco e
dal Carlino Stefana di inammissibilità del ricorso “per difetto
di specialità della procura alle liti” e “per intervenuto
giudicato formale sulla sentenza parziale resa dalla Corte di Cagliari”
nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione con cui il difetto di specialità, per “assenza
di riferimento al giudizio per cassazione e alla sentenza impugnanda”,
è (impropriamente), in particolare, riferito, non già alla procura
rilasciata al difensore (che tali riferimenti puntualmente, invece, contiene),
ma all’atto fonte dei poteri del soggetto che detta procura ha conferito
è infondata.
Si deduce, infatti, in sostanza, dal resistente che la procura speciale non
sia nella specie riferibile come ex articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe alla
parte od a chi ha il potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta “da
un dirigente e non dal legale rappresentante del Credito Italiano ricorrente”.
E tale rilievo non coglie nel segno, dacché il dirigente dell’ente
- contrariamente all’avverso assunto ha conferito il mandato alla odierna
impugnazione nella veste appunto di “legale rappresentante” del
Credito italiano, così (correttamente) spesa sulla base dello Statuto
dell’ente che, all’articolo 29, testualmente prevede che «la
rappresentanza anche [e quindi: non solo] processuale della società spetta
disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti ... nonché ai dirigenti
... con facoltà di designare mandatari speciali per il compimento di
determinate operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri».
2.2. Del pari destituita di fondamento è anche l’ulteriore eccezione
di “giudicato formale interno”, che tale vis preclusiva pretende,
con evidente forzatura, di conferire all’ordinanza (del 31 maggio 1999),
con la quale la Corte di merito in via istruttoria e strumentale alla decisione,
non certo decisoria si è limitata invece a nominare un Ctu per l’espletamento
di una perizia contabile, volta ad accertare, sulla base degli atti, le singole
voci (tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi) da cui
risultava il complessivo importo per cui la Banca aveva agito in via monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto, l’esame del primo motivo del ricorso,
con il quale si denunzia la violazione degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in
relazione all’articolo 1421 Cc, in cui si assume essere incorsa la Corte
di appello nel rilevare di ufficio la nullità della clausola anatocistica.
Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema di indagine logicamente preliminare,
e virtualmente assorbente, rispetto a quello sostanziale sulla validità
o meno della clausola stessa nel periodo che qui viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così prospettato, ad avviso di questo Collegio,
però, non sussiste.
La nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
(tardivamente dedotta dalle parti solo in comparsa conclusionale), effettivamente
è stata, infatti, rilevata “di ufficio” nella fase di gravame.
Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in corretta applicazione del principio
per cui la nullità, in tutto o in parte, del contratto posto a base della
domanda può essere rilevata, appunto, di ufficio,anche per la prima volta
in appello (cfr. Cassazione 2772/98).
È pur vero, per altro, che il potere che il citato articolo 1421 conferisce
in tal senso al giudice (in ragione della tutela di valori fondamentali dell’ordinamento
giuridico) va coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli
99 e 112 Cpc, e che le esigenze a tali principi sottese - rispettivamente di
verifica delle condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità
della domanda possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla
pretesa di una parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l’eccezione
di nullità, dell’altra, che il giudice ritenga (come nella specie)
di integrare con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la parte,
interessata alla improduttività dei correlativi effetti, non abbia colto
(o non abbia tempestivamente comunque dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve sulla base della considerazione che, se da un
lato, il potere-dovere decisionale del giudice, in relazione alla domanda proposta,
si estende agli aspetti della inesistenza o della nullità del contratto
dedotto dall’attore, la deduzione in tal senso del convenuto non può
costituire, od essere considerata, domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto
genetico con il potere-dovere decisionale del giudice sul punto, che già
esiste.
Sia impostata quella deduzione come eccezione, come domanda riconvenzionale
per la declaratoria di nullità, o come motivo di gravame, si tratta pur
sempre di mera difesa, attenendo all’inesistenza, per mancato perfezionamento
o per nullità, del fatto giuridico, il contratto, dedotto dall’attore
a fondamento della domanda, che dunque non condiziona l’esercizio del
potere officioso di rilievo della nullità fondata su aspetti distinti
di patologia negoziale (Cassazione 5341/84).
Nella specie deve farsi riferimento alla domanda iniziale, proposta in via monitoria
dal Credito italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei fideiussori,
ha comunque ad oggetto il pagamento del saldo del contratto di conto corrente,
stipulato dal debitore principale. Per cui, appunto, non vale a paralizzare
la rilevabilità, da parte del giudice, dì aspetti di nullità
di quel contratto il fatto che gli intimati (aventi veste sostanziale di convenuti
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) abbiano focalizzato, in particolare,
le loro difese su profili, di invalidità ed inoperatività della
fideiussione, da essi prestata. E ciò a prescindere dalla considerazione
che, eccependo comunque anche l’inesistenza di valida prova del credito
contro di loro azionato, i fideiussori hanno con ciò contestato in radice
lo stesso debito principale.
4. Può ora passarsi all’esame della questione di massima di cui
retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è costituito dall’articolo 1283
del Cc (Anatocismo) e, in particolare, dall’inciso “salvo usi contrari”
che, in apertura della norma, circoscrive la portata della regola, di seguito
in essa enunciata, per cui «gli interessi scaduti possono produrre interessi
[(a)] solo dalla domanda giudiziale o [(b)] per effetto di convenzione posteriore
alla loro scadenza, e sempre, che si tratti di interessi dovuti da almeno sei
mesi».
4.2. Come è noto, in sede di esegesi della predetta norma, le richiamate
sentenze (2374, 3096, 3845) della primavera del 1999, ponendosi in consapevole
e motivato contrasto con pronunzie del ventennio precedente (6631/81; 5409183;
4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92; 9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato
il principio reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99;
6263/01; 1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato
comunque immediato riscontro anche il legislatore (che, con l’articolo
25 del D.Lgs 342/99 ha, all’uopo, ridisciplinato le modalità di
calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente) – (principio)
per cui gli “usi contrari”, idonei ex articolo 1283 Cc a derogare
il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi “normativi” in senso
tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie
anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed
incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo 1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico
e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più
che altro ad avvalorare il “revirement” giurisprudenziale, emerge
dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico giuridico
essenziale l’enunciazione del principio di nullità delle clausole
bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento
di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla
affermazione che gli “usi contrari”, suscettibili di derogare al
precetto dell’articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali di cui all’articolo
1340 Cc ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi”, di cui
agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale,
uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato
dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero
arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una
norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell’ordinamento
giuridico (opinio juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che «dalla
comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento
della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto
oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento,
ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità
con le direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione
individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile
per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella
spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste
l’opinio juris ac necessitatis, se non altro per l’evidente disparità
di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca
e interessi dovuti dal cliente».
4.4. Ora di questo sillogismo, che costituisce la struttura portante del nuovo
indirizzo, del quale si sollecita il riesame, neppure la banca ricorrente mette
in discussione la premessa maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore
la contestazione che ad essa si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo
profilo della portata retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire
alla rilevata inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione
trimestrale degli interessi bancari.
Si sostiene, infatti, in contrario che la giurisprudenza del ‘99 abbia
correttamente accertato l’inesistenza attuale, ma erroneamente escluso
l’esistenza pregressa della consuetudine in parola. E si auspica per ciò,
dunque, che essa vada superata nel senso di constatare che «la convinzione
degli utenti del servizio bancario della normatività dell’uso di
capitalizzazione trimestrale degli interessi, originariamente sussistente, è
venuta meno dopo lungo tempo» [id est: la consuetudine si è estinta
per desuetudine in relazione al venire meno della opinio iuris del comportamento
sottostante] «proprio a seguito di quello stesso processo di mutamento
di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a mutare il proprio precedente
orientamento».
Ed a sostegno di tale assunto la difesa della ricorrente argomenta:
a) che l’opinio iuris della prassi di capitalizzazione degli interessi
dovuti dal cliente sarebbe stata esclusa dalla criticata giurisprudenza assumendo
a parametro un quadro normativo, come evolutosi a partire dai primi anni ‘90,
non certo retrodatabile all’epoca in cui, in un contesto radicalmente
diverso, quella prassi si era instaurata, con adesione degli utenti dei servizi
bancari, che ne avrebbero pienamente presupposto la normatività;
b) che, comunque, la stessa precedente giurisprudenza che per un ventennio aveva
reiteratamente ritenuto, ove pur erroneamente, l’esistenza di un uso normativo
di capitalizzazione degli interessi bancari avrebbe, per ciò stesso,
costituito “elemento di fondazione o consolidazione dell’uso stesso”.
Nessuno dei riferiti, pur suggestivi, argomenti si lascia però condividere.
4.5. L’evoluzione del quadro normativo impressa dalla giurisprudenza e
dalla legislazione degli anni ‘90, in direzione della valorizzazione della
buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della
tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria,
della disciplina dell’usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare
la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement
giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzzione
trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più
tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno
della controparte più debole.
Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico)
che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e
che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate
dai clienti.
Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole
non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli
istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di
categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire
del credito bancario e non aveva. quindi, altra alternativa per accedere ad
un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità,
ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole
in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo
in contrasto dunque con il precetto dell’articolo 1283 Cc), come correttamente
ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile che la “fondazione”
di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli interessi dovuti alla
banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa giurisprudenza del ventennio
antecedente al revirement del 1999.
Anche in materia di usi normativi, così come con riguardo a norme di
condotta poste da fonti-atto di rango primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza,
nel contesto di sillogismi decisori, non può essere altra che quella
ricognitiva, dell’esistenza e dell’effettiva portata, e non dunque
anche una funzione creativa, della regola stessa.
Discende come logico ed obbligato corollario da questa incontestabile premessa
che, in presenza di una ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri
poi però erronea nel presupporre l’esistenza di una regola in realtà
insussistente, la ricognizione correttiva debba avere una portata naturaliter
retroattiva, conseguendone altrimenti la consolidazione medio tempore di una
regola che troverebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente
presupponendola, l’avrebbero con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso di specie, anche con riguardo alla giurisprudenza
(costituita, per altro, da solo dieci tralaticie pronunzie nell’arco di
un ventennio) su cui fa leva l’istituto ricorrente.
La quale a prescindere dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà
indimostrata) ad ingenerare nei clienti una “opinio iuris” del meccanismo
di capitalizzazione degli interessi, inserito come clausola insuscettibile di
negoziazione nei controlli stipulati con la banca non avrebbe potuto, comunque,
conferire normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato
essere) contra legem.
4.7. Della insuperabile valenza retroattiva dell’accertamento di nullità
delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è
mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale nell’intento
di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di
credito ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già citato
D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità
ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei
contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova
disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo
del medesimo articolo 25.
Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata
incostituzionale, per eccesso di delega e conseguente violazione dell’articolo
77 Costituzione, dal Giudice delle leggi, con sentenza n. 425 del 2000.
L’eliminazione ex tunc, per tal via, della eccezionale salvezza e conservazione
degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo
i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore
delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si
è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché
stipulate in violazione dell’articolo 1283 Cc (cfr. Cassazione 4490/02).
4.8. Sul punto della rilevata nullità della clausola anatocistica inserita
nel contratto da cui deriva il credito azionato in via monitoria dall’istituto,
la sentenza impugnata resiste dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche le residue due doglianze formulate dal Credito
ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di violazione degli articoli 1367 Cc e 10 legge
154/92 - con la quale si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente
escluso che per le fideiussioni stipulate in data anteriore alla legge 154 cit.
il tetto massimo di garanzia, che ne condiziona l’ulteriore validità,
possa essere anche “unilateralmente” fissato dalla Banca, come nella
specie, l’istituto in concreto avrebbe fatto con lettera del 1976 si scontra
contro l’accertamento in fatto, operato dai giudici a quibus, quanto alla
riferibilità di quella missiva a fideiussione diversa da quelle azionate
nel presente giudizio. Dal che propriamente l’inammissibilità della
censura in esame per difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la statuizione conclusiva della sentenza d’appello
secondo cui non era risultato, nella specie, possibile l’accertamento
del credito azionato nei confronti dei fideiussori “per non avere l’istituto
assolto pienamente al suo onere probatorio” si sottrae al sindacato di
legittimità, come sollecitato nella parte finale del ricorso, per la
sua attinenza all’area delle valutazioni, relative alle risultanze probatorie,
riservate alla discrezionalità di giudizio del giudice del merito.
Né l’istituto ricorrente può fondatamente sostenere che
la rilevazione di ufficio, solo in fase di appello, della questione di nullità
della capitalizzazione degli interessi lo abbia ostacolato nella sua attività
difensiva. Poiché la Corte territoriale al fine di accertare quanto effettivamente
dovuto alla banca (con detrazione delle voci indebite) ha disposto apposita
Ctu e, nel corso delle operazioni peritali, l’istituto ha avuto evidentemente
modo di documentare (cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo
compiuto) le proprie ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza della questione centrale, prospettata con
l’odierno ricorso, costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti
di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Illegittimità
della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell’interesse
composto alla luce della Giurisprudenza della Suprema Corte e delle Sezioni
Unite nella Sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004
Il formulario base del contratto adottato dalla totalità delle banche
per regolare il rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto
su c/c, stabilisce altresì l’addebito di interessi composti o anatocistici
sugli interessi primari (art. 73: “gli interessi dovuti dal correntista
… producono a loro volta interessi nella stessa misura”), capitalizzati
nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto (art. 72:
“i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vengono chiusi
contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno,
settembre dicembre”).
Tale pattuizione è nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione
del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., e 14182 c.c.-
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 14091 ha statuito che:
“La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal
cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad un uso negoziale
(e non normativo), ancorché la clausola stessa sia nello specifico contratto,
dichiarata conforme alle “norme bancarie uniformi” (giacché
anche queste costituiscono usi negoziali).”
Nel senso della nullità della convenzione di capitalizzazione trimestrale
dell’interesse composto, per violazione degli artt. 1283 e 14182 c.c.,
si confrontino, tra le altre, Cass. Civ. 18 settembre 2003, n. 13739; Cassazione
Civile, Sez. I, 1 ottobre 2002, n. 14091; Corte di Cassazione, Sezione I, 28
marzo 2002 n. 4498; Corte di Cassazione, Sezione I, 28 marzo 2002 n. 4490;Corte
di Cassazione, Sezione I, 1° febbraio 2002 n. 1281; Corte di Cassazione,
Sezione I, 11 novembre 1999 n. 12507; Corte di Cassazione, Sezione III, 30 marzo
1999 n. 3096; Trib. Monza 21 febbraio 1999; Trib. Busto Arsizio, 15 giugno 1998;
Trib. Vercelli 21 luglio 1994; Pret. Roma 11 novembre 1996, ecc..
Le sopra citate pronunce hanno dunque affermato l'inesistenza di un uso normativo
idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti
dall'art. 1283 c.c., ossia l'ipotesi di interessi dovuti per almeno sei mesi,
ovvero la proposizione di una domanda giudiziale (che ne determina anche la
decorrenza) o il perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza
degli interessi stessi.
E’ noto infatti che l’anatocismo, o interesse composto, ovvero la
produzione indefinita di interessi sugli interessi degli interessi, è
consentita esclusivamente nel caso in cui a tal fine sia stata presentata specifica
domanda giudiziale oppure sia stata stipulata idonea convenzione posteriore
di almeno sei mesi alla loro scadenza.
Nel caso in esame, la convenzione anatocistica, preventiva e trimestrale, potrebbe
essere consentita, ai sensi dell’art. 1283 c.c., solo in presenza di un
uso normativo che espressamente preveda la preventiva pattuizione della capitalizzazione
trimestrale degli interessi scaduti.
NON ESISTE, tuttavia, un uso normativo, anteriore, né posteriore, all’entrata
in vigore del vigente codice civile del 1942, il cui contenuto consenta la pattuizione
preventiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi non ancora scaduti:
non si può confondere l’uso con l’abuso.
Successivamente all’entrata in vigore del codice civile, non potranno
essersi formati validamente (in quanto contra legem) altri usi normativi rispetto
a quelli già esistenti al momento di entrata in vigore del codice.
La pretesa consuetudine normativa di capitalizzazione trimestrale degli interessi
non soltanto è inesistente al momento dell’entrata in vigore del
codice del 1942, ma necessariamente non può neanche ritenersi che tale
consuetudine possa essersi validamente formata anche negli anni successivi.
D’altra parte, le prime N.U.B. in tema di conto corrente (si tratta di
un gruppo di 15 condizioni elaborate dall’ABI), adottate dal 1° gennaio
1952, prevedevano, per la prima volta, la capitalizzazione trimestrale degli
interessi debitori [1], né nel 1942 era operante la Confederazione Generale
Bancaria Fascista.
Gli stessi usi, registrati dalle Camere di Commercio in sede provinciale, in
un momento antecedente o concomitante sia con quello della entrata in vigore
del codice civile che delle “condizioni generali uniformi di banca”
in tema di conto corrente, nulla prevedevano circa la chiusura e la capitalizzazione
trimestrale dei conti debitori a favore delle banche [2].
Dalla data di entrata in vigore del codice civile alla formulazione delle N.U.B.,
è nota una sola sentenza che abbia esaminato il problema dell’anatocismo,
ma quello semestrale e mai quello trimestrale, e precisamente quella della S.C.
del 5 ottobre 1953 [3].
Con questo non si vuole assolutamente affermare che la cadenza trimestrale dell’interesse
anatocistico fosse sconosciuta prima del 1942: è storicamente provato
che, in quei rari contratti che prevedevano la capitalizzazione composta, si
convenissero varie cadenze (quella trimestrale, semestrale, annuale, ecc..).
e che non vi fosse un particolare uso normativo.
L’inserzione nei contratti bancari di conto corrente, ed in altri, di
una previsione di capitalizzazione trimestrale non costituisce, com’è
a tutti noto, un uso normativo ma al massimo potrebbe costituire una tendenza
(dettata dall’imposizione di un contraente forte) verso la costituzione
di un uso negoziale (art. 1340 c.c.), la cui formazione peraltro non si sarebbe
mai compiuta, considerato il contrasto di questa clausola con il divieto imperativamente
stabilito dalla legge.
Gli elementi dell’uso normativo sono due: l’uno, esteriore, costituito
da un mero fatto consistente nella ripetizione uniforme e costante di un dato
comportamento (usus), l’altro, psicologico, costituito dalla generale
opinione di osservare, così operando, una norma giuridica – (opinio
iuris ac necessitatis).
La generalità dei clienti delle banche è convinta, non certo di
osservare una norma giuridica, ma di sottoscrivere un contratto predisposto
dal contraente forte, fitto di clausole vessatorie dannose al contraente debole
che, però, ha necessità di sottostare al sistema bancario.
Le norme bancarie uniformi, predisposte da un’associazione di categoria
pianificata alla tutela degli interessi esclusivi delle banche (A.B.I.), non
hanno forza normativa (Cass. 26 ottobre 1968, n.3572; Cass. 14 dicembre 1971,
n.3638).
Infine, chi invoca l’operatività dell’uso deve fornire la
prova della sua esistenza e del suo contenuto (Cass. 6 dicembre 1972, n. 3533),
non essendo il giudice tenuto a ricorrere a fonti estranee alla sua scienza
ufficiale, né tanto meno ad indagini personali involgenti l’esercizio
di attività istruttorie non richieste dalle parti (Cass. 17 maggio 1976,
n. 1742).
Vi è, al contrario, prova ufficiale dell’inesistenza dell’uso
normativo anatocistico (trimestrale, semestrale o annuale) dalla semplice lettura
degli usi nazionali, ovvero “Accertamenti camerali delle consuetudini
ed usi locali al 30 giugno 1961” , rilevati dalla Direzione Generale del
Commercio presso il Ministero dell’Industria e del Commercio
L’art. 25 D.Lgs. 04/08/1999 n. 342 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 4 ottobre 1999 n. 233, ed entrato in vigore il 19 ottobre
1999), recante modifiche all’art. 120 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - T.u.b.), è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo, relativamente al solo 3 comma, con
sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000 che evidenziava vizi di forma: è
ovvio, che detta rilevata carenza formale non può non interessare l’intero
art. 25 e, quindi, anche il comma 2 che regola detto istituto con l’eliminazione
del precedente “doppio binario” [4].
Infine, è in ogni caso opportuno rilevarsi che è NULLA la clausola
contrattuale secondo cui il meccanismo della capitalizzazione ai danni dell’utente
continua ad operare anche dopo la cessazione del rapporto (ad es. revoca), e
fino alla data di estinzione del debito (si confronti, da ultimo, Cass. Civ.,
Sez. I, 17 aprile 1999 n. 3845; Trib. Lecce 8 ottobre 1997).
In altri termini, la previsione di anatocismo (indipendentemente dalla circostanza
che sia trimestrale o annuale) riguarda solo ed unicamente la fase in cui il
conto corrente bancario è aperto e funzionante, perché solo in
quella fase, secondo quanto previsto dagli usi, la banca può capitalizzare
gli interessi debitori.
Infatti, se il rapporto contrattuale é cessato (revoca dell’affidamento),
la causa non esiste, o per difetto originario oppure per difetto funzionale
(ad es. risoluzione): il persistere della capitalizzazione (già di per
sé illegittima) dopo tale cessazione, anziché espressione di una
apprezzabile funzione economico - sociale, sarebbe mero anatocismo, non consentito
per gli usi contrattuali, ed in particolare non legittimato dall’art.
7, comma 4, delle norme ABI (o da altre pattuizioni analoghe), che costituisce
convenzione anteriore, e non posteriore (art.1283 c.c.), alla scadenza degli
interessi primari.
Inoltre, l’interesse di mora applicato su un rapporto revocato costituisce
un illegittimo anatocismo, quanto meno nella parte del credito costituito da
interessi.
L’indirizzo Giurisprudenziale, così consolidato, è stato
ribadito ed ampliato dalla sentenza n. 21095 del 4 novembre 2004 delle Sezioni
Unite della Suprema Cortecce ha sottolineato l’operativita’ della
retromarcia del 1999, cioe’ ha sottolineato che le clausole di capitalizzazione
trimestrali dovessero ritenersi invalide anche prima dello storico revirement
della S.C. del 1999. Inoltre la sentenza delle Sezioni unite n. 21095 sottolinea
come possa venir dichiarata la nullita’ di una clausola anotocistica,
benche’ la relativa questione fosse stata tardivamente sollevata dalle
parti, giungendo alla risposta affermativa, su basi di vari precedenti che affondano
nella regola della rilevabilita’ anche d’ufficio delle cause di
nullita’ del contratto.
Le Sezioni unite hanno anche affrontato il problema di un’assunta communis
opinio di validita’ della clausola all’epoca per cui, a una consuetudine
in tal senso allora vigente, sarebbe subentrata soltanto dopo una desuetudine.
Gli argomenti proposti a sostegno di tale tesi bancaria non hanno convinto i
Supremi giudici, i quali osservano che proprio in epoca di poco anteriore all’inversione
di rotta c’era stato un rimescolio anche legislativo (si pensi se non
altro alla legge antiusura), nel senso di accordar maggior tutela al consumatore
dei servizi bancari.
Ma soprattutto sottolineano che nel periodo antecedente di fatto le pattuizioni
anatocistiche come le clausole non negoziate e non negoziabili perche’
gia’ predisposte dalle banche in conformita’ a direttive delle associazioni
di categoria venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessita’ di
fruire del credito bancario e non aveva quindi altra alternativa per accedere
a un sistema bancario connotato dalla regola del "prendere o lasciare".
Dal che la riconducibilita’ ab initio della prassi d’inserimento
dei contratti bancari delle clausole in questione a un uso negoziale e non gia’
normativo. La funzione assolta dalla giurisprudenza dell’epoca non fu
nulla piu’ che ricognitiva e mai pero’ creativa della regola. Una
ricognizione, pur reiterata, ma risultante poi erronea nel presupporre l’esistenza
di una regola, non puo’ infatti avere una portata creativa, tanto piu’
— osserva la sentenza — che si tratta di dieci decisioni nell’arco
di un ventennio. Ben lungi dunque dal conferire normativita’ a una prassi
negoziale che si e’ dimostrata poi essere contra legem.
D’altronde—osserva la sentenza n. 21095 — a tale conclusione
si arriva sulla base normativa (Dlgs 342/1999) essendo stata dichiarata incostituzionale
la salvaguardia delle clausole preesistenti recata dall’articolo 25: l’eliminazione
dell’eccezionale salvezza e conservazione delle clausole gia’ stipulate
lascia quest’ultime, secondo i principi che reggono la successione delle
leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua
delle quali esse non possono che essere dichiarate nulle perche’ stipulate
inviolazione dell’articolo 1283 del Codice civile.
In ultimo, va sottolineato, come alla nullità dell’anatocismo trimestrale
non è consentito supplire con altra tipologia di capitalizzazione composta
(in tal senso Appello Torino, Sez. III Civ., sentenza n. 64 del 21 gennaio 2002
–Tribunale di Brindisi, sentenza del 13 maggio 2002 [5]; Corte d’Appello
di Milano, Sez. III Civ., sentenza n. 1142 del 04 aprile 2003).