è una associazione autonoma e democratica di cittadini nella loro qualità di consumatori ed utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale....
....l'associazione ha come scopo esclusivo la tutela di fondamentali diritti quali: la legalitàdel mercato,la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata , la lealtà e la chiarezza della pubblicità, l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza, la difesa degli interessi economici e patrimoniali, ....
Il sottoscritto________________________________, nato a ______________________ il _____________ e residente a______________________, in via __________________________________, n_____titolare dell’utenza telefonica n°_________________,
CONTESTA
la fattura n°____________ relativa al bimestre _______ emessa da TELECOMITALIA SpA in data________ relativamente ai seguenti addebiti:
Data
Numero
Durata
Costo
Destinazione
1
2
3
4
5
Trattasi di somme relative a chiamate e/o connessioni mai fatte e comunque, mai autorizzate né dal sottoscritto né da altre persone che hanno accesso alla linea telefonica.
POSTO CHE
1. La giurisprudenza é pervenuta a conclusioni univoche circa le responsabilità di TELECOMITALIA di salvaguardare l’utente telefonico da accessi indesiderati attraverso la linea telefonica, posto che "Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile come un rapporto di Fornitura-appalto continuativo di servizi, ai sensi dell'articolo 1577 del c.c., al quale sono applicabili in quanto compatibili le norme dell'appalto e quelle relative al contratto di somministrazione, per cui gli obblighi del gestore non si risolvono esclusivamente nella fornitura tecnica del servizio telefonico e delle apparecchiature connesse, ma anche nel garantire la sicurezza della linea da possibili intrusioni e attacchi da parte di terzi. Ne consegue che l'utente non è tenuto a pagare bollette telefoniche, per chiamate verso il numero 166 o altri similari, avvenute non tramite telefono ma in automatico attraverso il modem utilizzato per il collegamento a internet, in presenza di un "Dialer". Solo il gestore del servizio telefonico, infatti, poteva essere (e non poteva non essere) al corrente del
rischio rappresentato dai "Dialer", mentre l'utente medio, quale indubbiamente da considerare l'abbonato, non dispone normalmente delle conoscenze necessarieper evitare di cadere vittima di un "Dialer", né é grado di difendersene in modo appropriato salvo rinunziare a internet o sostituire windows con altri meno diffusi sistemi operativi. In conclusione spetta quindi al gestore garantire e proteggere la funzione internet dall’aggressione di "Dialer" spregiudicati o addirittura illegali, al di la del fatto che si tratta di servizi a valore aggiunto dai quali lo stesso gestore trae un non indifferente profitto.
(Tribunale di Genova - Sezione IV civile - Sentenza 25 gennaio-20 febbraio 2006 Giudice Marchesiello in Guida al Diritto 26 agosto 2006 n°33);
2.
come denunciato da FEDERCONSUMATORI - in taluni casi sono stati registrati addebiti anche nel mese di agosto quando il consumatore é assente, come risulta inequivocabilmente dai dettagli di alcune bollette in cui nel mese destinato alle vacanze si registra un buco totale di conversazioni salvo che per queste chiamate fatte magari nelle ore più impensabili (a notte fonda ecc.) con la conseguenza che le stesse conversazioni e/o collegamenti sono stati fatti a computer spento o telefono attaccato, nell’ottica di una randomizzazione di addebiti peraltro condotta a cui peraltro TELECOMITALIA non é nuova
3.
TELECOMITALIA nel recente passato si é resa complice di questi providers pagando regolarmente le indebite spettanze;
4.
TELECOMITALIA SPA sebbene reduce da esperienze similari e nulla avendo fatto per evitare nelle more il reiterarsi di tali fattispecie, pretende l’immediato e integrale pagamento delle bollette comprensive dei proventi delle truffe, minacciando viceversa i consumatori il distacco dalla rete ed assumendo dunque un ruolo attivo e consapevole quantomeno di esattore delle stesse
TUTTO CIO’ PREMESSO
In considerazione che le condotte su descritte configurano inequivocabilmente fattispecie di reato
sub specie quantomeno dei delitti p. e p. dagli artt. 615 bis C.p. (interferenze illecite nella vita privata) 615 ter C.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615 quinquies C.p. (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o ad interrompere un sistema informatico), 617 quater C.p. (Interruzione illecita di comunicazioni informatiche), 640 C.p. (Truffa), se non altro a titolo di concorso ex art. 110 e seg. c.p. (FEDERCONSUMATORI ha già provveduto ad inoltrare dieci esposti denunce in tal senso ad altrettante Procure della Repubblica)
DIFFIDA
TELECOMITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore a procedere IMMEDIATAMENTE allo storno delle somme inserite nelle bollette di addebiti relativi alla c.d. numerazione speciale da disporsi:
1. contestualmente all’accredito in caso di domiciliazione bancaria ;
2. accettando senza riserva alcuna il solo pagamento delle bollette relative alla fatturazione ordinaria (canone e consumo);
Si diffida altresì a dare disposizioni consequenziali ai servizi informativi (187) che dovranno precisare espressamente che in ogni caso non verrà mai disposto il distacco dalla rete dell’utenza telefonica.