D. Gentili Avvocati,mi è stata notificata una contravvenzione per passaggio con semaforo rosso rilevata in data 12/5/2004 con apparecchio fisso Velomatic 512 FTR. Le foto scattate però non mi convincono molto: nel primo fotogramma (scattato 1,12 sec dopo la comparsa del rosso) l’auto è completamente al di là della linea d’arresto mentre il decreto di omologazione dell’apparecchio parla di "atto del superamento" della linea stessa; nel secondo fotogramma la targa della mia (presunta) macchina è illeggibile e il veicolo è ben al di là del "centro dell’ intersezione". Grazie per la collaborazione. Davide

 

R. Riteniamo che vi siano degli elementi per proporre ricorso, quale quelli da lei rilevati. Riteniamo che sia comunque necessario visionare ed esaminare bene il verbale ed a tal fine Le consigliamo di rivolgersi alla sede più vicina dell’associazione per la necessaria assistenza.

 

D. Sono stato per ben due anni inscritto ingiustamente nelle liste CRIF come CATTIVO PAGATORE, INSOLVENTE, perchè la società finanziaria per errore registrava in ritardo i bollettini da me pagati puntualmente. Spero di non avere problemi per l’accesso ad un MUTUO per l’acquisto di prima casa. Vorrei sapere se posso denunciarli per essere stato leso COMMERCIALMENTE.

 

R. Le consiglio di regolamentare la sua posizione inviando una raccomandata al CRIF (che ha sede a Bologna) in cui spiega la situazione, chiedendo di esere eventualmente cancellato dalla lista dei cattivi pagatori (qualora lo fosse) allegando copia delle ricevute dei pagamenti da lei efettuati in virtù della legge che tutela la privacy e i dati personali, al fine di non subire pregiudizi per futuri finanziamenti.

 

 

D. Buongiorno, ho ricevuto, in data 14/07/2004, una fattura Telecom per l’attivazione di una linea telefonica che risulta intestata a mio nome, il problema è che io non ho nessuna linea telefonica e al numero di telefono in fattura risponde un’altra famiglia. Come mi devo comportare? grazie P.S. la fattura doveva essere pagata entro 08/07/2004

 

R. In casi similari, per dirimere vertenze con gestori telefonici o avere chiarimenti o ancora per regolarizzare e chiarire posizioni,è previsto lo strumento della conciliazione da presentare presso il Corecom o la Camera di Commercio. Il modello da compilare per poter avviare il procedimento è disponibile sul banner modellino sulla home page del nostro sito sulla destra riteniamo sia un metodo molto efficace e produttivo nella maggior parte di casi di risultati. Qualora da solo non dovesse riuscirvi, si rivolga all’associazione dei consumatori a lei più vicina.

 

 

D. Insieme a mia madre e mia sorella sono proprietaria di un immobile usucapito. Recentemente abbiamo stipulato con la proprietà confinante l’atto di divisione di una porzione di immobile prima comune. Il notaio ha inserito fra i proprietari anche il marito di mia sorella poiché in regime di comunione dei beni. È corretto considerare in comunione legale un bene usucapito? Può inoltre mio cognato rinunciare alla proprietà senza dover rettificare l’atto notarile ormai registrato? Grazie per l’attenzione.

 

R. Gentile signora, in regime di comunione legale (v.art.177 c.c.), se uno dei coniugi propone in via autonoma domanda di usucapione di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in virtù del disposto dell’art.177 cod. civ., direttamente effetti nella sfera giuridico-patrimoniale dell’altro coniuge rimasto estraneo al giudizio, facendo sì che egli acquisti la comproprietà di detto immobile. in via generale, il coniuge può cedere (attraverso un contratto scritto) all’altro il suo diritto di proprietà anche senza che questo risulti dall’atto notarile.