Quesito; Ho acquistato un orologio il 6-12 per natale non funzionava il 27-12 riportato al negozio inizialmente dovevo pensarci io a mie spese dopo una discussione decidono di mandarlo dal loro orefice oggi 4-02 l’ho ritirato non funzionava ritornato al negozio ho chiesto la restituzione dei soldi o il cambio la commessa ha detto che dovevo rivolgermi all’assistenza. dopo l’ennesima discussione l’orologio è stato spedito alla casa con un bel "aspetta e spera". Tale comportamento è legale in caso contrario come posso agire grazie. February 2004
Risposta: La disciplina degli artt. 1519bis e ss. del c.c. stabilisce che il venditore, responsabile dei vizi di conformità del bene venduto, ha l’obbligo,nel caso in cui si rivelino tali difetti, di riparare a proprie spese il bene vendute, oppure sostituirlo oppure ridurre il prezzo pagato dal cliente. Nel Suo caso, posto che il venditore non si è rifiutato di riparare il bene spedendolo alla casa di produzione, non vi è alcuna violazione di legge. Soltanto se il bene non sarà riparato Lei avrà diritto alla sostituzione o alla riduzione del prezzo. data risposta: 2/6/2004 11:45:25 PM
Quesito; Il 28.06.02 ho acquistato autovettura MAZDA 323 "nuova di fabbrica". Ho riscontrato e prontamente segnalato una lunga serie di difetti di cui i più importanti:dischi freno storti, cinghia motore difettosa, rottura dei supporti motore oltre a pneumatici non omologati e cerchi non originali. La Concessionaria ha di volta in volta cercato di risolvere il problema,ma risoltone uno se ne presenta un altro.Ho richiesto alla Mazda Italia la sostituzione della macchina o quantomeno il decorso della garanzia dalla data della definitiva(?) riparazione. Nessuna risposta. Che diritti ho? Grazie. Marija Oseli. February 2004
Risposta: Gli artt. 1519bis e ss. del c.c. prevedono che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore dei vizi di conformità del bene venduto che si manifestino entro i due anni dalla consegna del bene. Nel Suo caso, posto che i vizi permangono con grave disagio per Lei, e sembra evidente che i problemi dell’autovettura sono irrisolvibili, potrà chiedere la sostituzione del bene o la risoluzione del contratto. data risposta: 2/6/2004 11:50:41 PM
Quesito; Ilcontratto di affitto è scaduto il 01/02/2004 (4 anni). Il locatore disse a voce 2 mesi fa che non poteva rinnovare contratto, ma senza disdetta scritta. Concordato che sarei stata 2 mesi in +, avrei pagato l’affitto solo per il 1 mese supplementare,mentre il 2° sarebbe stato detratto dalla cifra che deve rimborsare. Ho redatto accordo scritto, ma lui non lo rende firmato per accettazione. Ora vorrei non pagare l’affitto nemmeno per il 1° mese in + poichè temo che alla fine non restituisca nemmeno la caparra. Vorrei appigliarmi al fatto che lui non mi ha mai inviato disdetta scritta. Cosa posso fare? February 2004
Risposta: La legge che regola i contratti di affitto di abitazione ad uso civile n. 431 del 1998 prevede che il locatore ha l’obbligo di inoltrare raccomandata A.R. all’affittuario entro sei mesi prima dalla scadenza del contratto stesso la volontà di risolvere il contratto di affitto. Se la richiesta di disdetta del contratto non è stata formulata per iscritto nelle modalità già specificate, il contratto si intende tacitamente rinnovato per altri quattro anni. data risposta: 2/6/2004 7:14:20 PM
Quesito; Acquistata auto nuova da concessionario con Proposta di Acquisto con Accettazione e versando caparra confirmatoria. L’auto dopo oltre 8 mesi non è stata consegnata. Consegna pattuita era settembre 2003 con 120 giorni di tolleranza. Questi sono scaduti il 28 gennaio. Posso chiedere la restituzione della caparra doppia? Il concessionario ha offerto la restituzione della sola caparra versata. Cosa debbo fare? February 2004
Risposta: L’art. 1385 c.c. secondo comma sancisce che se inadempiente si è resa la parte cui è stata consegnata la caparra, il concessionario come nel suo caso, Lei ha il diritto di recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra versata. data risposta: 2/6/2004 7:21:42