ARERA ha introdotto con la deliberazione ARERA 574/2024/E/RIF
il ricorso al Servizio Conciliazione gestito dallo Sportello per il consumatore
Energia e Ambiente anche per la risoluzione di problematiche inerenti il
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Dal 1° ottobre 2025 l´utente (persona fisica o giuridica intestataria
del documento di riscossione, o un suo delegato, anche appartenente a
un´associazione di consumatori) può rivolgersi gratuitamente allo Sportello per
il consumatore Energia e Ambiente presentando un reclamo di seconda istanza o,
in alternativa, una domanda al Servizio Conciliazione.
Perché la procedura venga avviata è infatti necessario che
sia stato presentato un reclamo scritto al gestore e che questo abbia
fornito una risposta insoddisfacente o non abbia risposto e siano decorsi
almeno 60 giorni solari dall'invio del reclamo.
Dal momento che per il settore rifiuti il tentativo di
conciliazione è ad oggi volontario e i gestori possono decidere se aderire alle
procedure attivate dagli utenti, a seguito della ricezione della convocazione,
il gestore deve comunicare l'adesione entro 5 giorni solari e la mancata
risposta entro il termine equivale a rifiuto di partecipare.
La procedura si svolge in modalità online e il primo
incontro è fissato entro 40 giorni dalla presentazione della domanda. La durata
massima complessiva è di 90 giorni solari, prorogabile di massimo 60 giorni in
caso di complessità.
Se la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore
redige un verbale di accordo che ha valore transattivo ai sensi dell´art. 1965
del Codice Civile, mentre in caso di esito negativo viene redatto
un verbale di mancato accordo.
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