L´Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con
l´adozione del provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 ha dato attuazione
alla delega contenuta nell´articolo 2, comma 7, della Legge 7 dicembre 2023, n.
193 (Legge sul diritto all´oblio oncologico). La norma, recante disposizioni
per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone
che sono state affette da malattie oncologiche, demanda all´IVASS, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le
modalità di attuazione del diritto all´oblio oncologico per il mercato
assicurativo "predisponendo formulari e modelli".
Il contraente, che esercita il diritto all´oblio tramite
presentazione di apposita certificazione, non è tenuto - ai fini della
stipulazione o del rinnovo di contratti assicurativi oppure successivamente, se
le informazioni rese sono suscettibili di influenzare condizioni e termini del
rapporto contrattuale - a fornire dati relativi alle patologie oncologiche
pregresse, il cui trattamento attivo sia stato concluso da più di dieci anni
senza episodi di recidiva alla data della richiesta. Il periodo è ridotto a
cinque anni, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo
anno di età.
Si tratta di un passo decisivo per garantire un´applicazione
corretta, coerente e non discriminatoria del diritto all´oblio oncologico.
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