IVASS e diritto all´oblio oncologico: nuove regole per imprese di assicurazione e intermediari 

2026-01-16


L´Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con l´adozione del provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026 ha dato attuazione alla delega contenuta nell´articolo 2, comma 7, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 (Legge sul diritto all´oblio oncologico). La norma, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, demanda all´IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all´oblio oncologico per il mercato assicurativo "predisponendo formulari e modelli".

Il contraente, che esercita il diritto all´oblio tramite presentazione di apposita certificazione, non è tenuto - ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti assicurativi oppure successivamente, se le informazioni rese sono suscettibili di influenzare condizioni e termini del rapporto contrattuale - a fornire dati relativi alle patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo sia stato concluso da più di dieci anni senza episodi di recidiva alla data della richiesta. Il periodo è ridotto a cinque anni, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Si tratta di un passo decisivo per garantire un´applicazione corretta, coerente e non discriminatoria del diritto all´oblio oncologico.








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