Nel nostro ordinamento esiste una distinzione tra congedo obbligatorio e congedo parentale.
Il primo consiste in un periodo
di astensione dal lavoro obbligatorio, la cui durata differisce tra madre e
padre: per le donne, il congedo di maternità ha una durata complessiva di
cinque mesi, da distribuire prima e dopo il parto, con un´indennità pari all´80%
della retribuzione, erogata dall´Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e anticipata dal datore di lavoro; per gli uomini, invece, il congedo di
paternità obbligatorio è attualmente pari a dieci giorni lavorativi, non
necessariamente consecutivi, retribuiti al 100%.
Il congedo parentale, invece, è riconosciuto alle
lavoratrici e ai lavoratori dipendenti entro i primi quattordici anni di vita
del bambino e può essere fruito per un periodo complessivo, tra entrambi i
genitori, non superiore a dieci mesi.
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