Congedo obbligatorio e congedo parentale (facoltativo)

2026-02-25


Nel nostro ordinamento esiste una distinzione tra congedo obbligatorio e congedo parentale. 

Il primo consiste in un periodo di astensione dal lavoro obbligatorio, la cui durata differisce tra madre e padre: per le donne, il congedo di maternità ha una durata complessiva di cinque mesi, da distribuire prima e dopo il parto, con un´indennità pari all´80% della retribuzione, erogata dall´Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e anticipata dal datore di lavoro; per gli uomini, invece, il congedo di paternità obbligatorio è attualmente pari a dieci giorni lavorativi, non necessariamente consecutivi, retribuiti al 100%.

Il congedo parentale, invece, è riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti entro i primi quattordici anni di vita del bambino e può essere fruito per un periodo complessivo, tra entrambi i genitori, non superiore a dieci mesi.








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