Le nuove disposizioni mirano a chiarire in quali casi una combinazione di servizi turistici debba essere qualificata come pacchetto di viaggio. Tale qualificazione dipende, in particolare, dal momento e dalle modalità con cui i diversi servizi vengono prenotati.
Ad esempio, negli acquisti online in cui processi di prenotazione collegati consentono di combinare servizi offerti da operatori differenti, la combinazione sarà considerata un pacchetto qualora il primo operatore trasmetta i dati personali del viaggiatore agli altri fornitori e il contratto relativo a tutti i servizi sia concluso entro 24 ore.
Nel caso in cui l´organizzatore inviti il cliente ad aggiungere ulteriori servizi, il consumatore dovrà essere chiaramente informato qualora tali servizi non costituiscano un pacchetto unitario insieme a quelli già acquistati.
La direttiva aggiornata introduce inoltre nuove disposizioni in materia di voucher. In particolare, i consumatori avranno il diritto di rifiutare il voucher e richiedere il rimborso entro 14 giorni. I voucher potranno avere una validità massima di 12 mesi e, qualora non vengano utilizzati entro tale periodo, il consumatore dovrà essere rimborsato per l´importo residuo o per l´intero valore. Inoltre, le imprese non potranno limitare la scelta dei servizi di viaggio disponibili per i titolari di voucher.
Le nuove norme prevedono anche un ampliamento delle ipotesi di recesso senza penali. Se attualmente il viaggiatore può annullare senza costi in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie nella destinazione, la direttiva estende tale possibilità anche agli eventi che si verifichino nel luogo di partenza o che incidano in modo significativo sull´esecuzione del viaggio. La valutazione della gravità di tali circostanze sarà effettuata caso per caso, tenendo conto anche delle eventuali raccomandazioni ufficiali di viaggio.
Per quanto riguarda i reclami, gli organizzatori dovranno confermarne la ricezione entro 7 giorni e fornire una risposta motivata entro 60 giorni. In caso di insolvenza dell´organizzatore, i consumatori avranno diritto al rimborso dei servizi non erogati entro 6 mesi, termine che potrà estendersi fino a 9 mesi nei casi più complessi. Resta invece invariato il termine ordinario di 14 giorni per il rimborso in caso di cancellazione del viaggio.
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