In Banche e Assicurazioni, Comunicati

Federconsumatori da anni è in prima linea per tutelare i diritti dei cittadini che hanno sottoscritto buoni fruttiferi postali, considerati prodotti sicuri e a basso rischio. Sono titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, per obiettivi di interesse pubblico, che da sempre costituiscono un richiamo particolare soprattutto per i piccoli risparmiatori che pensano di mettere, così, qualcosa da parte e al sicuro, magari a beneficio di figli e nipoti, che li erediteranno.

Per queste ragioni ai nostri occhi assume estrema rilevanza l’obbligo che la legge impone al collocatore di questi titoli di dare ai sottoscrittori un’informazione chiara ed esaustiva sulle loro caratteristiche e sulla loro scadenza, e, in particolare, sulla loro successiva riscattabilità, prima che sopraggiunga la prescrizione.

Qualche giorno fa, invece, la Corte di Cassazione (con ordinanza del 18 febbraio 2026, n. 3686 e successive sentenze gemelle) si è pronunciata sul tema dei buoni fruttiferi postali prescritti escludendo, purtroppo, la possibilità di ottenere il risarcimento del capitale perduto anche quando si sia verificata una carenza di informazione sulla prescrizione dei titoli, dovuta alla mancata consegna al risparmiatore, da parte di Poste Italiane SpA, del Foglio Informativo Analitico (FIA). I cittadini avrebbero dovuto informarsi da sé su tali scadenze, attraverso la consultazione del materiale pubblicitario offerto dal collocatore e, comunque, attraverso la consultazione della Gazzetta Ufficiale, che notoriamente tutti i cittadini leggono quotidianamente sin dal primo mattino…

Si tratta di una pronuncia che non possiamo trovare condivisibile, che scarica sul risparmiatore l’intera responsabilità di non essersi attivato per acquisire le informazioni rilevanti sui buoni fruttiferi sottoscritti e di non aver provveduto al loro riscatto in tempo utile, perdendo così i propri soldi, che credeva al sicuro. Poste SpA, invece, risulta giustificata per le proprie omissioni informative, sollevata dall’incombenza di fornire ai sottoscrittori il FIA. Un’interpretazione che crea un precedente rischioso per ogni forma di investimento del risparmio e, forse, persino per altri rapporti con banche, assicurazioni e gestori finanziari.

Servono, al contrario, maggiori tutele per i risparmiatori, sui quali pende la spada di Damocle della prescrizione dei titoli posseduti. Per questo Federconsumatori chiede che sia riveduta quella normativa che non permette di riscattare i titoli di risparmio dopo dieci anni dalla loro scadenza, che appare in contrasto con la tutela del risparmio garantita dall’Art. 47 della nostra Costituzione.

Le società emittenti e i collocatori non possono e non devono essere assolti da ogni obbligo di diligenza verso i risparmiatori, che, anzi, deve andare oltre l’informativa iniziale (quand’anche la forniscano correttamente) prevedendo per loro l’obbligo di attivarsi con ogni mezzo possibile per evitare ai cittadini perdite dolorose e inattese, per esempio contattando gli interessati o i loro aventi causa prima dello scadere dei termini.

Federconsumatori continuerà a battersi affinché le somme investite e incolpevolmente perdute siano restituite ai legittimi proprietari e per ottenere un orientamento giurisprudenziale diverso, che poche modifiche normative potrebbero agevolare. E continuerà a tenere informati i cittadini sugli sviluppi della questione, invitandoli a rivolgersi ai propri sportelli per valutare, caso per caso, la loro posizione.

Buoni fruttiferi postali: no al risarcimento per i buoni prescritti anche in mancanza di una corretta informazione da parte di Poste. Un orientamento discutibile, che scarica sul risparmiatore le responsabilità della propria perdita.

Post suggeriti