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Con la sentenza n.37/2015, depositata ieri firmata da Alessandro CRISCUOLO, Presidente, Nicolò ZANON, Redattore, la Corte Costituzionale  ha dichiarato illegittimi migliaia di nomine di  dirigenti effettuate negli anni scorsi dall’Agenzie delle Entrate, delle Dogane e del Territorio, decapitando in tal modo tutte le promozioni effettuate senza concorsi di evidenza pubblica.

 La Consulta ha così riaffermato che i dirigenti della pubblica amministrazione vanno selezionati esclusivamente per concorso, anche nel caso di promozione di dipendenti già in servizio, dichiarando illegittima la norma che autorizzava le tre agenzie ad attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con «contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso».

   Una sentenza formidabile che rende nulli tutti gli atti ed i provvedimenti, anche di natura fiscali assunti in virtù dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), che  autorizzava l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio ad espletare procedure concorsuali, da completare entro il 31 dicembre 2013, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

   La disposizione di legge del Governo Monti, che venne duramente contestata dalla sesta Commissione Finanze del Senato, prevedeva inoltre  che nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.

   La questione di legittimità era stata sollevata dal Consiglio di Stato nel corso di un giudizio riunito avente ad oggetto tre ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate, per la riforma di altrettante sentenze del TAR del Lazio, che  aveva ritenuto che l’Agenzia avesse effettuato un conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica, dichiarando l’illegittimità dell’ art. 24 del regolamento di amministrazione della stessa Agenzia secondo cui  per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute nelle posizioni dirigenziali possano essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l’urgenza, con contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. Nelle more del procedimento d’appello, è entrato in vigore l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, che opera una sorta di trasposizione in legge di quanto previsto nel ricordato art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.  L’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Costituzione, che  consentiva l’attribuzione di incarichi a funzionari privi della relativa qualifica, ha aggirato la norma costituzionale di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

 

   Adusbef e Federconsumatori chiederanno l’accesso agli atti alle Agenzie Fiscali, ai sensi degli art.22 e seguenti della Legge 241/90, per individuare funzionari e dirigenti promossi illecitamente, affinchè in sede di giudizio pendenti nei Tribunali e nelle Commissioni tributarie, vengano annullati tutti gli atti illegittimamente sottoscritti, a carico di migliaia di contribuenti.

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