In Banche e Assicurazioni, Comunicati

 

Da domani 1° ottobre 2016, rientra dalla finestra l’anatocismo,  ossia l’odiosa pratica di ricapitalizzare gli interessi  bancari, oggetto di una ventennale battaglia giudiziaria di Adusbef, che aveva visto consolidare la giurisprudenza in Cassazione e Corte Costituzionale, con il suo divieto assoluto recepito dalla legge di stabilità del 2014.

      Infatti la delibera del CICR – Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 3 agosto 2016, intitolata “Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016) attua le nuove norme sull’anatocismo previste dal secondo comma dell'art. 120 del Testo unico bancario (Tub), come riformato dall'articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, ripristina l’anatocismo su base annua, offrendo al debitore (affidato) la scelta della corda con la quale impiccarsi, ossia di autorizzare l’addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili, dando attuazione alla loro capitalizzazione, oppure estinguerli entro 60 giorni (1 marzo) dal momento in cui diventano esigibili con l’afflusso di nuovi capitali cash.

   I correntisti devono quindi scegliere se autorizzare l’addebito degli interessi passivi maturati al 31 dicembre di ogni anno, che così diventano capitale e producono altri interessi, oppure se estinguerli con afflussi freschi di denaro: ad esempio, se un conto affidato matura – per ipotesi- 1.000 euro di interessi conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, diventando esigibili entro il 1 marzo dell’anno successivo, o vanno estinti – quindi pagati con denaro cash del correntista- oppure si aggiungono alla sorte capitale del fido, mettiamo di 20.000 euro, che ricapitalizzano per l’anno successivo 21.000 euro di nuovi interessi.

   Se il correntista paga gli interessi maturati, non vengono aggiunti al capitale; se autorizza l' addebito in conto, diventano capitale che maturano altri interessi; se l’affidato non paga gli interessi e non autorizza l’addebito in conto, scatta l’inadempienza contrattuale con l’aggravante di ulteriori interessi di mora. Le banche potrebbero aggiungere alle clausole contrattuali che regolano i rapporti dei conti correnti, che i fondi accreditati nel conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento, possano essere impiegati per estinguere il debito da interessi, mentre per i contratti in corso le banche sono state autorizzate – come sempre- ad effettuare variazioni unilaterali dalle nuove norme a partire da domani 1° ottobre 2016, con la descritta richiesta di autorizzazione dell’affidato per l'addebito in conto degli interessi maturati diventati esigibili.

   Le banche, ringraziano il Pd (e la maggioranza di Governo) che con un emendamento della scorsa primavera aveva ripristinato e resuscitato l’anatocismo bancario, vietato dal 1° gennaio 2014, essendo grate due volte al CICR ed alla Banca d’Italia, che non ha messo bocca, sul periodo di vacatio legislativa, nel quale l’efficacia della delibera del 2000 è venuta meno a causa della novella dell’ art 120 TUB che ne giustificava la sussistenza, ed il momento in cui diviene operativa la nuova delibera, con  la previsione dell’art. 1283 Codice Civile il quale prevede il divieto di anatocismo ad eccezione delle ipotesi in cui sia autorizzato dal cliente dopo la scadenza o derivi da una domanda giudiziale.

    Adusbef e Federconsumatori stigmatizzano i comportamenti scorretti di Cicr e Banca d’Italia, che non hanno disposto alcuna previsione di restituzione automatica, con i relativi conteggi,  dell’anatocismo illecito, praticato dalle banche dal 1 gennaio 2014 ad oggi.

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