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Gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per pagamento del canone tv per l’anno 2017

Con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul canone tv per il 2017, con riferimento all’individuazione delle utenze elettriche su cui arriverà l’addebito e alla definizione degli importi dovuti.

L’addebito del canone in bolletta

L’obbligo di pagamento del canone tv si basa sulla detenzione di un apparecchio televisivo. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. La norma stabilisce la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo da parte di ciascun titolare di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui l’utente stesso ha la sua residenza anagrafica. Coloro che sono titolari di utenza elettrica di tipo “residenziale” pagano il canone in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa che fornisce il servizio.

Presso l’Acquirente Unico spa è stato istituito il Sistema informativo integrato, tramite il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche l’elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato la dichiarazione di non detenzione della tv. L’Agenzia fornisce inoltre alle imprese stesse tutte le informazioni utili ad individuare i soggetti tenuti al pagamento e le utenze su cui procedere all’addebito.

Individuazione delle utenze residenziali

Ai fini del pagamento è necessario provvedere all’individuazione delle “utenze addebitabili”, sulla base della coincidenza del luogo di fornitura rispetto alla residenza.
La circolare precisa che sono considerati “addebitabili”:

–    I contratti della tipologia “clienti residenti” (clienti domestici cui si applicano le tipologie tariffarie D1, D2 o D3, per i contratti conclusi dal 2016), per cui l’utente ha dichiarato all’impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura;

–    I contratti della tipologia “altri clienti domestici” (clienti domestici cui si applica la tipologia tariffaria D3 per contratti conclusi fino al 2015), per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati.

Presenza di più utenze residenziali

Nel caso in cui ad uno stesso codice fiscale (e quindi ad un medesimo soggetto) risultino contemporaneamente associate più forniture, il canone viene comunque addebitato su una sola utenza, poiché vige un principio generale in base al quale il canone stesso è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Se uno stesso utente è intestatario di due o più contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, l’addebito avviene sulla fattura relativa alla fornitura di attivazione più recente. Se, invece, le due o più utenze di cui il soggetto è titolare rientrano uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile solo la fornitura della tipologia “clienti residenti”, indipendentemente dalla data di attivazione.

Volture e switch

Ai fini dell’addebito del canone, la voltura (cioè la cessazione di una fornitura intestata ad un cliente uscente con la contestuale attivazione di un nuovo contratto con un altro cliente) deve essere trattata come la disattivazione di un’utenza e la attivazione di una nuova. Le volture mortis causa (che avvengono cioè a seguito del decesso del titolare della fornitura elettrica) non comportano modifiche nell’addebito, a meno che il soggetto subentrante non sia a sua volta già titolare di un’utenza addebitabile (e fatta in ogni caso salva la sussistenza di cause di non addebito).

Anche lo switch (cioè la cessazione di un contratto di fornitura con un’impresa elettrica e la sottoscrizione di un nuovo contratto con un’altra impresa elettrica da parte dello stesso utente) non ha di per sé conseguenze sull’addebito del canone che, in tal caso, continuerà a essere addebitato sulla nuova fornitura.

Importo annuo del canone e numero di rate

Per il 2017 l’importo annuo del canone tv è di 90 €, che vengono addebitati in dieci rate mensili sulla bolletta dell’energia elettrica con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate (le rate del canone si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre). I titolari di utenza elettrica residenziale già attiva al 1° gennaio 2017 pagheranno quindi dieci rate da 9 euro ciascuna. Chi, invece, attiverà un’utenza nel corso dell’anno pagherà un numero di rate variabile in funzione del mese di attivazione in base a quanto specificato nella tabella riportata nella circolare (ad esempio, chi attiverà l’utenza ad aprile 2017 dovrà pagare 7 rate da 9,98 euro ciascuna, per un totale di 69,86 euro). Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate riporta anche un’altra tabella, in cui è indicato l’importo delle rate nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto solo per il primo semestre del 2017.
Infine, la circolare esamina una serie di casi particolari in relazione a specifici eventi legati all’attivazione e alla disattivazione delle utenze elettriche residenziali, indicando per ciascuno di essi le regole per la determinazione dell’importo delle rate da addebitare (ad esempio, nel caso di un soggetto che al 1° gennaio 2017 è titolare di un’utenza residente e che in corso d’anno cambia la tipologia, passando a non residente, il canone è dovuto solo per i mesi in cui la fornitura è stata di tipo residente).

Dichiarazioni sostitutive

Naturalmente ai fini della determinazione degli importi del canone da addebitare nelle fatture, bisogna tener conto delle dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti (anche, eventualmente, in qualità di erede in relazione alle utenze elettriche intestate a una persona deceduta) che, pur essendo intestatari di una o più utenze elettriche, non sono tenuti al pagamento poiché il canone è dovuto in relazione alla fornitura intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. Nei casi in cui l’utente presenti tale dichiarazione, non si procede all’addebito del canone. Il modello può essere inoltrato in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente, salvo il caso in cui vengano  meno i presupposti precedentemente dichiarati.

 

Dichiarazione di non detenzione

Coloro che, pur essendo titolari di un’utenza elettrica residente, non possiedono apparecchi televisivi, per superare la presunzione di detenzione e, quindi, non pagare il canone, devono presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha validità annuale. Per essere esonerati dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017 esonera dal pagamento del canone solo per il secondo semestre del 2017 (luglio-dicembre).
Pagamento del canone tv in bolletta per l’anno 2016

La legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre scorso, ha inserito l’importo del canone Rai all’interno della bolletta elettrica a partire dal 1 luglio 2016. Si tratta di un cambiamento significativo, a fronte del quale sono, ovviamente e a ragione, tanti i consumatori che chiedono alle nostre Associazioni dettagli sulle modalità e sulle condizioni del pagamento. Nei singoli casi possono intervenire molte variabili e la pubblicazione del decreto attuativo nonché dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dei dubbi più ricorrenti. Il quadro generale della situazione, tuttavia, è ancora piuttosto caotico: proprio in queste settimane sono arrivate agli utenti le prime bollette con il canone e le numerosissime segnalazioni e richieste di assistenza dei cittadini stanno dimostrando che nella complessa operazione di incrocio di diverse banche dati si stanno verificando molteplici errori e inesattezze. A tale proposito vogliamo fornire agli utenti alcune delucidazioni, ricordando comunque che per ulteriori chiarimenti e segnalazioni è possibile contattare gli sportelli Federconsumatori presenti su tutto il territorio nazionale.

L’importo del canone tv per l’anno 2016 è stato ridotto a 100 € (10 € al mese da gennaio a ottobre compresi) e la tassa viene automaticamente addebitata sul contratto di energia elettrica nel luogo in cui il contribuente ha la propria residenza anagrafica. Il pagamento del canone è dovuto solo per la prima casa e una sola volta nella famiglia, a condizione naturalmente che i coniugi e/o i figli siano tutti residenti nello stesso immobile. Nel caso in cui due coniugi abbiano la residenza in due immobili diversi il canone verrà addebitato su entrambe le bollette elettriche. Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza dovranno pagare il canone nell’immobile (anche se in locazione o in comodato) in cui hanno un’utenza di energia elettrica. Eccezionalmente per il 2016, nella bolletta successiva al 1 luglio sono stati addebitati 70,00 € in una sola soluzione: i restanti 30 € verranno addebitati ad agosto, settembre e ottobre. Dal 2017 il canone sarà suddiviso in 10 rate, addebitate nella bolletta elettrica nei mesi da gennaio a ottobre. Chi ha un contratto di fornitura di energia elettrica per un impegno di potenza superiore a 3 kW pagherà il canone allo stesso modo di  chi ha impieghi di potenza inferiori, sempre in relazione all’immobile di residenza.

 

Lo Stato presume la presenza di almeno un apparecchio televisivo in ogni abitazione di residenza, quindi se:

 

  • in nessuna delle abitazioni per le quali l’utente è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica,

oppure

  • in nessuna abitazione per le quali l’utente è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento,

oppure

  • un altro componente della famiglia anagrafica è intestatario di utenza di fornitura di energia elettrica (nel caso di due persone appartenenti alla stessa famiglia ma intestatarie di utenze separate)

 

al fine di non pagare il canone si deve presentare all’Agenzia delle Entrate un’autocertificazione, valida per un anno.

Eventuali dichiarazioni mendaci, se accertate dall’autorità giudiziaria, saranno punite penalmente.

 

Termini e modalità di presentazione sono indicati nel vademecum disponibile in allegato.

 

Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali continueranno a pagare la stessa quota degli anni precedenti, tramite il bollettino postale e non in bolletta.

 

Gli utenti che hanno inviato la dichiarazione di non detenzione della tv nei termini previsti per l’esenzione per l’intero anno 2016 (16 maggio) ma nella bolletta successiva al 1 luglio si sono comunque visti addebitare i 70 euro di canone possono effettuare il pagamento della sola quota energia secondo le modalità definite dal gestore. Qualora si sia già provveduto al pagamento, sarà possibile chiedere il rimborso del canone tv.

Le modalità di presentazione del modulo di rimborso (disponibile in allegato) possono essere tre:

 

A – Presentazione via web, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2016 (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline);

B – Presentazione attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti);

C – Presentazione tramite raccomandata SEMPLICE all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino (solo in questo caso va allegata la copia di documento di identità valido).

 

La richiesta di rimborso può essere presentata per le seguenti motivazioni:

 

A – L’utente è esente dal pagamento del canone per età (ha compiuto il 75° anno di età) e reddito (reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) e ha presentato dichiarazione sostitutiva. Nel modulo di rimborso inserire codice 1.

B – L’utente ha ricevuto l’addebito in bolletta ma ha già pagato il canone con modalità diverse (ad esempio addebito sulla pensione). Nel modulo di rimborso inserire codice 3.

C – Il canone è già stato addebitato su una fattura relativa ad un’altra utenza elettrica intestata a un componente della stessa famiglia anagrafica dell’utente. ATTENZIONE: SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN QUESTO CASO L’ISTANZA DI RIMBORSO HA VALIDITÀ ANCHE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al provvedimento precedente dell’Agenzia delle Entrate, e ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. Nel modulo di rimborso inserire codice 4.

D – L’utente ha presentato entro i termini previsti la dichiarazione di non detenzione della tv. Nel modulo di rimborso inserire codice 5.

E – Altri motivi differenti da quelli elencati. Nel modulo di rimborso inserire codice 6.

 

In merito all’esecuzione dei rimborsi, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emesso il 2 agosto scorso precisa che questi ultimi verranno erogati dalle imprese mediante accredito sulla prima fattura utile oppure con altre modalità, fermo restando che le aziende stesse sono tenute ad assicurare all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione da parte dall’Agenzia delle informazioni necessarie ad erogare il rimborso stesso. Nell’ipotesi in cui il rimborso da parte dell’azienda non vada a buon fine, la restituzione della somma è disposta dall’Agenzia delle Entrate.

 

Il modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate richiede di inserire, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale dell’intestatario dell’utenza, l’anno di imposta a cui si riferisce il canone (naturalmente non può essere un anno precedente al 2016) e l’importo totale del rimborso richiesto. Se, quindi, la richiesta è relativa a due o più fatture, nel campo TOTALE deve essere inserita la somma di tutti gli importi di cui si richiede il rimborso. Se la richiesta viene inoltrata per due o più fatture relative ad un solo codice POD, è sufficiente inserire tale codice una sola volta nella prima riga, per poi indicare i singoli numeri delle fatture con i relativi importi. A tale proposito, considerando che il provvedimento non stabilisce una data di scadenza entro la quale presentare l’istanza, occorrerà valutare attentamente i tempi con cui richiedere il rimborso, onde evitare di presentare più istanze con costi moltiplicati.

NB – Nel caso di motivazione con codice 4 occorre comunicare il codice fiscale della persona che ha già pagato il canone e anche la data di inizio, cioè la data da cui ricorre il presupposto che si sta dichiarando (ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica). Il campo data di fine deve essere compilato SOLO se al momento di presentazione dell’istanza sono cessati i presupposti che vengono dichiarati. In caso contrario il campo non deve essere compilato. Se viene compilato il campo data di fine, l’istanza non vale come dichiarazione sostitutiva.

 

Gli utenti che hanno trasmesso la dichiarazione stessa entro il 30 giugno (quindi valida solo per gli ultimi sei mesi dell’anno) deve pagare solo l’importo dovuto per i mesi da gennaio a giugno, che corrisponde a 51,03 euro. Nel caso in cui la cifra addebitata sia di 70 euro, occorre attendere un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione, per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto.

 

Altro problema ricorrente è quello delle seconde case. In questo caso l’elemento discriminante è la tipologia di tariffa. Se si tratta di una tariffa RESIDENTE (D1 o D2 – uso domestico residenziale) l’utente deve pagare il canone (salvo che la tassa non venga già pagata da un componente della stessa famiglia anagrafica su un’altra utenza) mentre il pagamento non è dovuto in caso di tariffa NON RESIDENZIALE (D3 – si può pagare per differenza, versando il solo importo dovuto per l’energia elettrica). In caso di utenza elettrica di una seconda casa con tariffa RESIDENTE le possibilità quindi sono due: provvedere al pagamento del canone (in caso un componente del nucleo familiare abbia stabilito nell’appartamento in questione la propria residenza) oppure (se nessun componente del nucleo familiare risiede lì) comunicare all’azienda che eroga l’energia elettrica che l’utenza in questione è di tipo non residenziale. Teniamo presente che nel caso in cui si scelga quest’ultima soluzione l’impresa elettrica può chiedere pagamento degli arretrati. Nel caso di tariffa non residenziale l’Agenzia procede all’incrocio del dati dell’Anagrafe tributaria e delle imprese elettriche: se risulto residente presso un determinato indirizzo a cui è associata un’utenza non residenziale il canone è comunque dovuto e quindi viene addebitato. Nel caso di due o più bollette con tariffa residenziale che corrispondano allo stesso codice fiscale, l’addebito del canone avverrà sulla fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro centrale Ufficiale.

 

Per gli utenti che non sono intestatari di alcuna utenza elettrica ma sono comunque tenuti al pagamento del canone, sono stati stabiliti i codici tributo per il versamento tramite F24: l’importo deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il codice TVRI per rinnovo abbonamento o TVNA per nuovo abbonamento. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è disponibile in allegato.

 

Ricordiamo che l’esenzione è prevista per gli over 75 con un reddito complessivo inferiore a 6.713,98  euro annui.

 

CANONE RAI: LE VOSTRE DOMANDE PIU’ FREQUENTI

In allegato:

– Il Vademecum per il pagamento e la presentazione della modulistica di non detenzione dell’apparecchio televisivo

– Il modulo da presentare per la dichiaraizone di non detenzione dell’apparecchio televisivo

– La risoluzione con cui l’Agenzia delle Entrate ha emesso i codici tributo per coloro i quali sono tenuti al pagamento del canone attraverso il modello F24

– Il modulo per presentare la richiesta di rimborso

 

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