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Dal 6 agosto 2021, con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, il Green Pass è obbligatorio per lo svolgimento di alcune specifiche attività, fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

Inoltre dal 1° settembre 2021, come vedremo di seguito nel dettaglio, sono state introdotte ulteriori novità relative all’obbligo di certificazione verde Covid-19.

SCUOLA

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 in tema di “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” ha stabilito l’obbligo, per il personale scolastico ed universitario, di possedere il c.d. green pass per accedere agli edifici scolastici.

Per poter garantire le lezioni in presenza, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico (dai collaboratori ai docenti), dovrà essere in possesso ed esibire il Green Pass. Il mancato possesso della certificazione è equiparato ad un’assenza ingiustificata e dal quinto giorno di assenza scatterà la sospensione dal lavoro (con conseguente sospensione dello stipendio). I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi saranno tenuti a verificare il rispetto delle suddette regole.

Rimangono valide tutte le disposizioni già in vigore: l’uso della mascherina è obbligatorio così come il distanziamento interpersonale. Non si può accedere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura che supera i 37,5°.

UNIVERSITA’

A differenza di ciò che accade nelle scuole, dal 1° settembre per accedere alle università italiane sarà necessario il Green Pass, non solo per docenti e dipendenti ma anche per gli studenti. Per il personale universitario e AFAM, l’assenza causata dal mancato possesso di certificazione verde verrà considerata assenza ingiustificata. Dal quinto giorno di assenza è prevista la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente sospensione della retribuzione o qualsiasi altro emolumento.

TRASPORTI

Il Green Pass sarà, inoltre, obbligatorio DAL 1° settembre 2021 su aerei, navi e traghetti per collegamenti interregionali (ad esclusione di quelli sullo Stretto di Messina); treni a lunga percorrenza (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità); autobus che svolgono un servizio “in modo continuativo o periodico” su un percorso che collega più di due Regioni. certificazione verde non sarà invece obbligatoria per accedere su treni regionali, autobus che svolgono servizio locale, metropolitane, tram e treni urbani.

BAR E RISTORANTI

Rimane in vigore l’obbligo di Green Pass, già previsto dal 6 agosto 2021, per sedersi al tavolo del bar o al ristorante all’interno del locale. Non sarà invece richiesto per la consumazione al bancone o all’esterno.

CINEMA E MUSEI

Per accedere a cinema, musei, mostre, teatri e sale da concerto è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde.

PISCINE E PALESTRE

È possibile accedere a piscine e palestre al chiuso solo ed esclusivamente se si è in possesso di certificazione verde Covid-19.

ALBERGHI

Per il soggiorno in albergo non è richiesto il Green Pass, a meno che non si decida di mangiare al ristorante dell’albergo stesso. Ci servirà invece se andiamo nella piscina o nella palestra interne dell’hotel.

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Il Green Pass è obbligatorio per accedere alle sale slot, sale giochi e sale scommesse.

SAGRE, FIERE E CONGRESSI

Per partecipare a questa tipologia di manifestazioni ed eventi è richiesto il possesso della certificazione verde Covid-19.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Non sarà richiesto il Green Pass per spostarsi da una regione all’altra, a meno che per farlo non vengano usati i mezzi di trasporto sopra elencati per i quali è previsto l’obbligo.

LUOGO DI LAVORO

Attualmente non è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde per accedere al luogo di lavoro, mentre è richiesto per mangiare alla mensa aziendale.

PARCHI DIVERTIMENTI E CENTRI TERMALI

È obbligatorio essere in possesso del Green Pass per accedere a parchi divertimenti e centri termali.

CHIESE E FUNZIONI RELIGIOSE

La certificazione verde è obbligatoria per accedere alle attività organizzate o gestite da enti ecclesiastici, come i servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, oppure altri luoghi di cultura e mostre, ma non sarà richiesta per partecipare alle messe, alle funzioni religiose e alle processioni (mantenendo il rispetto del distanziamento e delle misure di sicurezza già in vigore). Il Green Pass è inoltre obbligatorio per partecipare ai ricevimenti dopo le celebrazioni religiose (feste di nozze, battesimi o altre ricorrenze).

VALIDITÀ DEL GREEN PASS

Il Green Pass è obbligatorio fino alla fine dello stato di emergenza e su tutto il territorio italiano: non c’è differenza tra zona bianca, gialla, arancione e rossa.

La certificazione verde Covid-19 attualmente ha una validità di 9 mesi dal completamento della vaccinazione, salvo successive estensioni.

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