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L’ABI e le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale dei consumatori) hanno raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’evento epidemiologico da Covid 19.

L’accordo prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale.

Si tratta di una ulteriore, importante, iniziativa per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie.

“L’accordo è frutto di un proficuo e intenso lavoro di collaborazione e confronto che la nostra Associazione porta avanti da anni con l’ABI, nell’ottica di venire incontro alle esigenze delle famiglie, specialmente quelle che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà economica. – afferma Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori. – Siamo certi che in questa difficile circostanza, le famiglie potranno trarre grande beneficio da tali sospensione, che abbiamo fortemente richiesto e sostenuto.”

 

Ambiti di intervento dell’Accordo

  • mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini;

 

  • prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.

 

La sospensione

La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 e non determina l’applicazione di alcuna commissione.

La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

 

Chi sono i beneficiari

Per poter accedere alla moratoria deve essere intervenuta:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto;
  • la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza (evento verificatosi entro due anni dalla data di presentazione della domanda, si precisa che i due anni vanno calcolati retroattivamente per tutti i soggetti tranne che per i lavoratori autonomi e liberi professionisti);
  • la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.

 

Banche aderenti

L’elenco delle banche che adotteranno l’Accordo sarà pubblicato nel sito internet dell’ABI, insieme al modello del modulo di domanda per accedere all’iniziativa, disponibile anche in allegato, in fondo alla pagina.

 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della collaborazione tra ABI e Associazioni dei Consumatori e del Protocollo d’intesa “CREDIamoCI”, il tutto a supporto dell’economia del Paese e delle fasce di popolazione maggiormente a rischio di vulnerabilità.

 

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