In Acqua, Energia, Gas e Rifiuti, Comunicati

Le seguenti Associazioni Consumatori facenti parte del CNCU: ACU, ADOC, Assoconsum, Assoutenti, Adusbef, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, CTCU Bolzano, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori,

CHIEDONO

che siano rigettati e stralciati dal Capo V Energia del citato DDL n. 3012, gli artt. 19, 20 e 21 che prevedono la cessazione del Mercato Tutelato per i clienti domestici di elettricità e gas.

Infatti, a nostro avviso, l’eventuale approvazione delle suddette norme produrrà un sensibile aumento dei prezzi di elettricità e gas per i clienti domestici e le PMI, poiché:


1.       La scomparsa del Mercato Tutelato non è una maggiore liberalizzazione del settore (che già è completa: oggi ogni cliente può scegliere una offerta sul Mercato Libero).


2.       La cessazione dell’attività dell’Acquirente Unico determinerebbe l’eliminazione di un importante concorrente nel mercato elettrico e quindi una grave regressione della concorrenza, con il risultato di un aumento dei prezzi dell’elettricità per i piccoli consumatori finali (famiglie e PMI).


3.        Il meccanismo dei prezzi di riferimento per elettricità e gas per il Mercato Tutelato, fissati dall’Autorità per l’energia, rappresenta un autorevole benchmark per il mercato: la sua eventuale eliminazione renderebbe più complessa la valutazione della convenienza delle offerte ai piccoli consumatori e faciliterebbe possibili comportamenti collusivi fra le Società energetiche circa il livello dei prezzi per i clienti finali (v. la situazione che si è verificata in Gran Bretagna).

Saranno soprattutto i clienti domestici vulnerabili quelli che pagheranno il conto più caro, perché troppo grande è la loro disparità di potere contrattuale rispetto agli operatori. Né la semplice sorveglianza delle Autorità sarà un efficace deterrente a contenere l’aumento dei prezzi: il loro intervento non potrà che avvenire dopo che si siano verificati gli aumenti, quando i consumatori i danni li avranno già subiti.

Le Associazioni Consumatori, oltre a ribadire la richiesta di stralciare dal DDL 3012 le norme che pongono fine al Mercato Tutelato, sottopongono all’attenzione del Parlamento l’esigenza di emanare norme che facilitino l’affermarsi di una nuova e più efficiente concorrenza nel settore, in grado di offrire a tutti i consumatori, a partire da quelli domestici, forniture di elettricità e gas a prezzi equi e concorrenziali.

Le proposte che di seguito formuliamo tendono appunto a questi obiettivi.

 

Acquirente Unico

Al fine di rendere Acquirente Unico sempre più omogeneo con le altre Società che operano sul mercato, è necessario che il legislatore riveda la struttura, la governance e la mission di A.U.; in particolare occorre:


·         Scorporare dalla Società le attività diverse da quelle di mercato, quali il Sistema Informativo Integrato, lo Sportello del Consumatore ed il Servizio di Conciliazione.


·         Consentire ad A.U. di operare anche sul mercato all’ingrosso del gas per rifornire i propri clienti.


·         Prevedere nello Statuto di A.U.l’istituzione di un Comitato per la Trasparenza degli Approvvigionamenti, preposto ad indicare le strategie di acquisto dell’energia, partecipato da Governo, Autorità per l’energia e dalle Associazioni di rappresentanza dei propri clienti.


·         Superare il regime dei prezzi di riferimento fissati dall’Autorità per l’energia, consentendo ad A.U. di autodeterminare i prezzi di elettricità e gas offerti ai propri clienti, mantenendo la sorveglianza dell’Autorità per l’energia, ma eliminando il problema formale del prezzo amministrato.


·         Autorizzare A.U. a proporre ai propri clienti anche forniture diverse dal semplice prezzo dell’energia a variazione trimestrale (es. prezzo fisso per 1 o 2 anni, prezzi spot, prezzi con energia interamente rinnovabile, ecc.) al fine di educare i piccoli consumatori alla scelta fra diverse opzioni, che è il presupposto della mobilità.

Il legislatore dovrebbe altresì eliminare l’obbligo per i Distributori di commercializzare l’energia fornita da Acquirente Unico: in caso di rinuncia, il servizio potrà essere assegnato attraverso un’asta ad altri operatori dotati di adeguati requisiti.

Sistema Informativo Integrato (SII)

Nel mercato retail, in particolare fra i clienti domestici, vi è una scarsa mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero. La responsabilità, per il settore elettrico, viene spesso attribuita all’Acquirente Unico. Questo è fuorviante. Se fosse vero, nel settore gas la mobilità avrebbe dovuto essere maggiore: invece non è così. Le ragioni della scarsa mobilità, vanno ricercate sia nel fatto che i prezzi sul mercato libero sono spesso più elevati dei prezzi di riferimento fissati dall’Autorità per l’energia (v. Relazione dell’Autorità 2014), ma soprattutto nei disagi che spesso devono sopportare i clienti che scelgono un nuovo fornitore, a causa del fatto che i Distributori spesso non comunicano al nuovo Venditore, con esattezza e  tempestività, la lettura del contatore al momento dello switching (tempi troppo lunghi per l’allaccio della nuova fornitura, bollette con consumi stimati e non effettivi, doppie fatturazioni dal vecchio e dal nuovo venditore, bollette di conguaglio con importi abnormi, contratti non richiesti, pratiche commerciali scorrette ecc.). Molti di noi hanno sperimentato direttamente tutto ciò.

La mobilità dei piccoli consumatori si favorisce soltanto eliminando queste inefficienze e migliorando la gestione del cambio di fornitore, anche attraverso la piena funzionalità, in tempi brevi e fissati dal legislatore, del Sistema Informativo Integrato (SII). Ciò è essenziale affinché i clienti abbiano fiducia nel funzionamento del mercato libero.

 

Autorità per l’energia

Occorre  anche rafforzare i poteri dell’Autorità per l’energia, recuperando lo spirito della legge istitutiva (l.481/95) e superando i numerosi rilievi formulati al riguardo dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione 2014/2286. In questa ottica occorre fornire all’Autorità per l’energia gli opportuni indirizzi affinché:

 


1.       Riveda la Delibera 153/2012/R/com, nel senso di accogliere quanto disposto dall’art. 66 quinques del Codice del Consumo, novellato dal D.Lgs 21/2014, circa l’esclusione del pagamento delle forniture di energia per i consumatori vittime di contratti non richiesti, insieme alla previsione di adeguati indennizzi ai medesimi consumatori.


2.       Deliberi l’obbligo per gli operatori a rendere più trasparenti le offerte per le forniture di energia nel mercato libero, ad es. evidenziando, con caratteri ben visibili, le norme relative alla qualità tecnica e commerciale della fornitura (es. rateizzazioni, morosità, fatturazione, ecc.), che differiscono da quelle previste per il mercato tutelato.


3.       Favorisca la comparabilità e l’obbligatorietà delle offerte individuando taluni elementi comuni che debbano essere contenuti in tutte le offerte per le forniture di energia sul mercato libero.


4.       Definisca l’entità degli oneri riconosciuti agli operatori per la prima acquisizione di nuovi clienti dal mercato tutelato tenendo conto della qualità e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti ed al livello di numerosità dei reclami rilevato presso i diversi operatori.

Infine, con lo scopo di scoraggiare comportamenti commerciali scorretti da parte degli operatori ed a tutela dei consumatori, della concorrenza e del mercato, l’Autorità per l’energia dovrebbe dedicare maggiori risorse all’attività di controllo e monitoraggio, anche attraverso un maggior ricorso alla erogazione di adeguate sanzioni agli operatori che non rispettino taluni precisi criteri di correttezza. Si dovrebbe inoltre superare il criterio della elusione delle sanzioni, a fronte di impegni della Società a modificare i propri comportamenti, che non sta dando i positivi risultati sperati.

 

 

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