In Comunicati, Trasporti e Turismo


Trenitalia non ha mai riconosciuto il diritto all'indennizzo  in caso di mancata coincidenza tra un treno regionale e uno della Media e Lunga percorrenza. Il passeggero  poteva arrivare a destinazione anche con tre ore di ritardo, ma non aveva diritto all'indennizzo garantito dal Regolamento Europeo 1371/2007 ( 25% per ritardi superiori ai 60, e 50% per ritardi superiori ai 119). Dopo la sentenza dell'Antitrust il ritardo deve essere indennizzato qualunque sia la causa. A maggior ragione in caso di mancata coincidenza. Da oggi Trenitalia non può invocare nessuna ragione per non indennizzare i viaggiatori che arrivano in ritardo a destinazione.


Con un ulteriore procedimento l'Authority” ha comminato una sanzione di un  milione di euro a Trenitalia in merito al sistema di accertamento e repressione delle irregolarità di viaggio nel trasporto ferroviario passeggeri di media e lunga percorrenza in ambito nazionale. Trenitalia considera “mancanza di biglietto” ed applica sanzioni fino a 200 euro, anche nei casi in cui il viaggiatore è nell'impossibilità di acquistare il biglietto. Anche quando l'impossibilità è dovuta o a cause di forza maggiore, oppure addirittura a disservizi imputabili alla stessa Trenitalia.


Inoltre per compensare i cittadini dei danni subiti negli anni dal comportamento scorretto di Trenitalia, l'indennizzo, in caso di ritardo, scatterà non più dopo un ora, ma dopo 30 minuti.


Per i viaggiatori in arrivo nei grandi nodi (Roma, Milano, Bologna…….) il diritto all'indennizzo scatterà  3 minuti prima.


Trenitalia non solo dovrà sottostare ad un sanzione  di 1 milioni di euro, ma è obbligata dall'Authority ad una campagna di comunicazione per informare i cittadini dei nuovi diritti di cui sono titolari.

 


La Federconsumatori esprime soddisfazione per aver finalmente bloccato comportamenti irregolari di Trenitalia, che denunciavamo da anni: comportamenti spesso immorali e ancora più spesso dannosi per i cittadini.

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