In Comunicati, Trasporti e Turismo


Con la pubblicazione Gazzetta Ufficiale della Legge europea 2014 (legge n. 115/2015) in vigore dal 18 agosto viene modificato radicalmente il codice del turismo relativamente alle tutele per coloro che sono coinvolti nel dissesto economico dei tour operator o agenzie di viaggio presso le quali abbiano acquistato un pacchetto vacanze.


In particolare, la diretta conseguenza, a partire dal 01/01/2016,  della nuova disciplina sarà la sostituzione del Fondo nazionale di garanzia,  per i viaggi organizzati quale che ne sia la destinazione, con polizze assicurative o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore, garantiscano al viaggiatore il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto di viaggio e il rientro immediato del turista. Viene, inoltre, stabilita la possibilità per i pacchetti prenotati fino al 31/12/2015, di proporre istanze di rimborso entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio, che saranno definite fino al limite di capienza del Fondo nazionale di garanzia ex art. 51 del Dlg. 79/2011.


Quindi, se da un lato, per i viaggi acquistati dall’anno prossimo, verrà meno l'assistenza da parte dello Stato tramite il Fondo nazionale di garanzia, dall'altro è sancito l'obbligo da parte di tour operator e agenzie di viaggi di predisporre assicurazioni e garanzie bancarie, non solo per i viaggi all'estero, come disponeva la precedente disciplina, che comunque le prevedeva come facoltative (e di fatto non erano utilizzate), ma anche per quelli effettuati all'interno di un singolo Paese, anche se, in questa versione dell'articolo, in caso di rientro immediato del turista, è stata rimossa la menzione a un'assistenza anche di tipo economico.


Le considerazioni da fare sono diverse:


per il consumatore tali disposizioni potrebbero essere positive dal punto si vista della sicurezza del rimborso e della rapidità ad ottenerlo. Sorgono, tuttavia, molti dubbi, in particolare riguardo alla frequente difficoltà di accedere al credito, che renderà molto difficile, in alcuni casi, acquisire una fideiussione bancaria, come previsto dalla nuova normativa, nonché alla predisposizione della copertura per insolvenza o fallimento di società all'interno delle polizze assicurative, attualmente inesistente, se non addirittura causa di esclusione.


Non solo, ma è evidente che, laddove l’impresa riuscirà ad ottenere i necessari affidamenti dal sistema bancario, il costo finirà per gravare sul consumatore finale che quindi, se vuole la tutela, dovrà pagarsela, verosimilmente nemmeno poco!


Lascia veramente senza parole il fatto che, anziché migliorare il funzionamento di un Fondo di garanzia effettivamente malfunzionante per gli enormi tempi di risposta alle pratiche risarcitorie (da qui la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea cui questa normativa vorrebbe rispondere), si ripieghi sul privato, facendo gravare gli oneri in primo luogo sulle imprese e, alla fine, sui consumatori. Proprio una bella misura per rilanciare il settore in forte sofferenza!


Inoltre, cosa significa quanto previsto dalla nuova norma: “la ultrattività del Fondo di garanzia opera nei limiti di copertura della dotazione di bilancio”? Chi ha acquistato un pacchetto entro il 31 dicembre – e a maggior ragione già attende la risposta o addirittura solo la liquidazione da parte del Fondo – deve avere la certezza che, in caso di necessità, sarà coperto, altrimenti ci sarà una violazione palese del diritto comunitario! In qualche modo dovrà perciò essere previsto che il Fondo continui ad essere alimentato finché non vi siano più pratiche da rimborsare.


Federconsumatori, insieme alle altre Associazioni dei consumatori, chiede al più presto un incontro al Ministro per definire questi importanti aspetti e per un Fondo realmente efficace per le vittime del fallimento delle Compagnie aeree.


 

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