In Banche e Assicurazioni, Comunicati

(CHE COSTA 9.000 EURO SU MUTUO VENTENNALE 100.000 EURO TASSO FISSO 5,4% CON  ILLECITO GUADAGNO DI 9,3 MILIARDI EURO,SU 1 MILIONE MUTUI TASSO FISSO.)

   In una lettera di diffida, ex art.140 D.Lgs 206/2005,del Codice del Consumo, notificata nei giorni scorsi a 13 primarie banche (Unicredit; Intesa San Paolo; Mps; Ubi Banca; Bnl; Banca Popolare di Milano; Cassa Risparmio Parma e Piacenza; Banca Popolare Vicenza; Credito Emiliano; Banca Popolare Emilia Romagna; Carige; Banca Popolare Bergamo; Banco di Sardegna), Adusbef e Federconsumatori, alla luce di una consolidata giurisprudenza italiana ed europea, hanno chiesto l’immediata rimozione  di tutte le clausole vessatorie presenti nei contratti bancari, in particolare dei mutui, che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi  contrattuali.

    Poiché i contratti bancari continuano a contenere clausole vessatorie lesive dei diritti dei consumatori, come la ‘tassa sul rosso’, ossia l’obbligo di pagare un salato interesse per momentanee scoperture nella gestione del rapporto di conto corrente, la famigerata ‘Commissione di Massimo Scoperto’, già dichiarata nulla da Cassazione  ma riapparsa sotto mentite spoglie di Civ (Commissione Istruttoria Veloce), mentre sui contratti di mutuo che impongono obblighi di evidente squilibrio per il contraente debole, è intervenuta perfino la  Corte di Giustizia  Europea, con una recente sentenza (n. C-34/13 del 10.09.14), che vieta la pignorabilità di un bene immobile (la casa), in caso di clausole vessatorie nei contratti.

   La sentenza della Corte di Giustizia Europea, blocca l’esproprio della casa e la relativa vendita di banche e finanziarie che mettono all’asta la casa del familiare del consumatore, qualora nel  contratto di mutuo firmato, sono presenti una o più clausole abusive (quelle clausole, cioè, che pongono oneri particolarmente vincolanti a carico del consumatore e a vantaggio dell’azienda, vietate dalle direttive dell’UE), bloccando così l’esecuzione forzata anche per l’intangibilità del diritto all’abitazione garantite da norme Ue.  Anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 19270/2014, tornando sull'argomento della vendita forzata degli immobili per debiti contratti con le banche, ha stabilito che la norma che impedisce ad Equitalia di pignorare la prima casa è applicabile a tutti i procedimenti, compresi quelli avviati prima dell'entrata in vigore del Decreto del Fare.

   Dalle perizi econometriche depositate in tribunale, ogni mutuo ventennale di 100.000 euro ammortizzato “alla francese” (prima interessi, poi il capitale) regolato al tasso fisso del 5,40%, produce una restituzione di 163.740 euro, 9.515 euro in più (+17,5%) dell’ammortamento ‘all’italiana’, che implica il rimborso equilibrato di capitale ed interessi e che costa 152.225 euro.  Adusbef e Federconsumatori hanno calcolato che tale trucco contabile, un vero espediente di raggiro dei consumatori, giudicato illecito da sentenze di Tribunale che hanno condannato alcune banche, genera un ingiusto profitto di 9,5 miliardi di euro su 1 milione di mutui a tasso fisso, 475 milioni di euro l’anno spalmati sugli utenti.

 

 


 


RIMBORSO


Rata mese


(in euro)


Interessi pagati nei 20 anni


Differenza


Francese – Italiano


 


 


Alla francese


 


682,25


 


63.740,38


Rimborso finale 163.740,38 euro


 


 


All’italiana


1^ rata =                  866,67


Ultima rata =           418,54


 


54.225,00


Rimborso finale 154..225,00 euro


 


 


 


 


9.515,38


(+17,5%)


 


Mutuo di 100.000 euro, tasso fisso 5,40%, per 20 anni, rate mensili


Il rimborso alla francese impone la restituzione di interessi superiori per un importo di 9.515 euro pari al 17,5 percento in più del monte interessi che si sarebbe pagato in 20 anni col metodo di rimborso all’italiana.

 

  Nella diffida inviata alla 13 banche, si legge:”L’Istituto da Lei presieduto, con i contratti di cui all’oggetto, ha preteso, tra l’altro, anche la garanzia reale sulla casa di abitazione della famiglia dell’esponente. Ora, con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. III, n. C-34/13, del 10 settembre 2014, i giudici comunitari hanno voluto sottolineare come il diritto all’abitazione sia fondamentale, quanto intangibile, e debba essere preso in considerazione anche dal giudice nazionale, specialmente se nel contratto stipulato con i clienti vi siano clausole abusive e/o illegittime. Com’è noto, dinanzi ad una pronuncia della Corte da un lato, gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi efficaci per scoraggiare l’utilizzazione delle clausole qualificate come illegittime, dall’altro il giudice nazionale competente deve adottare qualsiasi provvedimento che vieti, quanto meno, la prosecuzione dell’esecuzione su un bene dato in garanzia.

   Nei contratti stipulati dalla Banca che presiede, come si evince dall’esame del contratto, si è fatto ricorso a clausole vessatorie e lesive dei diritti dei consumatori. In particolare, le clausole dei contratti di mutuo stipulati prevedono il rimborso di interessi capitalizzati occultamente nel piano di ammortamento alla francese; nonché la massima parte dei contratti bancari ancorano all’illegittimo ed illecito parametro Euribor (parametro manipolato e soggettivamente determinato dallo stesso ceto bancario, spesso con accordi occulti) la determinazione della misura degli interessi e competenze economiche; altre clausole aggiungono al tasso nominale annuo numerosissimi costi occulti e penali che sommate arrivano a superare il c.d. tasso soglia, sia nei mutui, che nei contratti di leasing, conto corrente bancario, ecc.

    Collegato al contratto di mutuo vi è anche il contratto di conto corrente di corrispondenza ove vengono addebitate le rate e detto contratto è pure afflitto da numerose clausole abusive, come la capitalizzazione composta (illecita dal 1° gennaio 2014, ma ancora addebitata); la commissione istruttoria veloce, meglio conosciuta come la c.d. “tassa sul rosso”, ossia l’obbligo di pagare un salato interesse per momentanee scoperture nella gestione del rapporto di conto corrente; l’addebito di anacronistici, nell’era digitale, giorni di valuta fittizia, ecc.  Poiché tali clausole, ancorché illecite, sono anche considerate vessatorie, va dichiarata la nullità, ovvero vanno eliminate dal contratto ad originem, perciò come se non fossero mai state scritte.   

     Con la presente che costituisce formale inibitoria e diffida ad adempiere,  si chiede una revisione dei contratti di cui all’oggetto e dei contratti bancari afflitti da detti gravi vizi, promuovendo un tavolo di trattativa con Adusbef e Federconsumatori, al fine di ricondurre una tipologia contrattuale viziata e sperequata, che attinge ad una garanzia inefficace, ad un contratto equo e rispettoso della normativa nazionale ed europea. In caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, Adusbef e Federconsumatori interverranno  con i propri Uffici Legali e con i tecnici econometrici, per promuovere un’azione giudiziaria collettiva, a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti.

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