In Comunicati, Telecomunicazioni

Il Garante per la privacy ha ordinato a Telecom Italia il pagamento di una sanzione amministrativa di 840.000 Euro per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso, nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l'autorizzazione a ricevere chiamate commerciali o l’avevano revocata in precedenza.

L’ingiunzione di pagamento conclude un articolato procedimento avviato a seguito delle numerose segnalazioni di clienti che lamentavano la continua ricezione di telefonate promozionali indesiderate.

Dagli accertamenti svolti nel corso dell’istruttoria è emerso che Telecom Italia ha reiteratamente violato la disciplina sulla protezione dei dati effettuando attività promozionali nei confronti di una platea amplissima di destinatari, senza il loro consenso. La campagna avviata dalla compagnia telefonica nel 2015, denominata “recupero consenso”, infatti, ha comportato l’utilizzo della banca dati di circa 2.000.000 di utenti.

Tale condotta, a nostro avviso inaccettabile, risulta contraria non solo alla normativa, ma anche alla prescrizione con la quale, nel 2007, il Garante per la privacy aveva ordinato alla società di adottare tutte le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle chiamate effettuate a scopo pubblicitario, commerciale o promozionale.

Il comportamento scorretto, infatti, sta proprio nell’aver posto in essere tale pratica nei confronti di ex utenti che avevano espressamente negato il consenso, già in epoca precedente alla campagna pubblicitaria avviata. La gravità della condotta posta in essere dalla compagnia telefonica è accentuata anche dalla consapevolezza della stessa società di violare gli ordini imposti negli anni dal Garante per la privacy.

La notizia, più che positiva, della sanzione amministrativa a carico di Telecom Italia arriva contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 5 del 11 gennaio 2018, recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del Registro delle Opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale, e di ricerche di mercato”.

Con le nuove norme, gli operatori che svolgono attività di call center saranno obbligati a rendere identificabile la loro chiamata, sia essa diretta a linee fisse o a linee mobili.

Ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità per i consumatori di iscrivere al Registro delle Opposizioni non solo le numerazioni delle linee fisse, ma anche le utenze mobili, sia per quanto riguarda l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, sia per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In tal senso confermiamo la criticità da sempre manifestata nei confronti del Registro delle Opposizioni e, più in generale, del sistema di opt-out. Da anni, infatti, sosteniamo che per una reale protezione della privacy dei cittadini e per una vera scelta consapevole, sarebbe necessario adottare il meccanismo inverso, quello dell’opt-in: vale a dire, quando il cittadino desidera fornire esplicitamente il proprio consenso ad essere contattato per scopi pubblicitari o di indagine, sarà lui ad iscriversi ad un apposito registro dei consensi.

In attesa che questo importante passo venga compiuto, si rivela fondamentale il ruolo del Garante della privacy a tutela dei cittadini e del loro diritto alla protezione di tutte le informazioni che li riguardano. Le disposizioni adottate, infatti, sottolineano la rilevanza della protezione dei dati personali, “materia prima” sempre più ambita, che rappresenta un patrimonio da difendere e tutelare.

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