In Comunicati, Trasporti e Turismo

Per capire meglio l’argomento poniamo tre quesiti calzanti:

1 La concessionaria auto è sempre responsabile nei confronti dell’acquirente e degli utenti Consumatori?

2 Questa regola vale anche se la concessionaria dimostra di aver acquistato il veicolo con i km già alterati?

3 Quando gli utenti acquistano le auto presso una concessionaria e dopo alcuni mesi si accorgono che i km del veicolo sono stati alterati rispetto a quanto dichiarato nei documenti cosa rischia la concessionaria?

Federconsumatori risponde alle 3 domande nella speranza di fornire informazioni agli utenti e ai venditori.

Relativamente al primo quesito la risposta non sarà gradita, ma a prescindere dalle verifiche e dalle giustificazioni che il venditore riesce a produrre, viene confermata la responsabilità del venditore finale ovvero della concessionaria.

Anche nel caso del secondo quesito resta valida la conferma del punto 1, in quanto è uno dei requisiti essenziali del contratto e dei documenti ed è strettamente legato al prezzo, l’alterazione dei km comporta una non conformità del bene venduto.

Infine, quando gli utenti si accorgono che i km dell’auto acquistata sono stati alterati e si rivolgono alla concessionaria che ha venduto il veicolo, quest’ultima deve farsi carico della responsabilità.

A questo punto i casi sono due:

– il reato è penalmente perseguibile per frode in commercio (Art.515 C.P.) la procura accerterà se sono stati commessi in modo colposo o doloso, in ogni caso entrambi penalmente perseguibili nel caso in cui la concessionaria non produca documenti validi a sua discolpa.

– quando la concessionaria riesce a produrre documenti validi a dimostrare l’estraneità ai fatti, non viene contestato il reato penale di frode in commercio, tuttavia resta comunque responsabile nei confronti degli utenti consumatori anche se la concessionaria non ha alterato i km del veicolo.

Il cliente avrà diritto ad una “adeguata riduzione del prezzo” o alla “risoluzione del contratto”.

I venditori hanno l’obbligo di consegnare i beni conformi al contratto, significa che le concessionarie hanno l’obbligo di verificare le auto prima della messa in vendita, di certo l’utente finale non può e non deve farsi carico delle incurie di altri soggetti che hanno un profitto nella vendita.

Viene dunque smontata l’ipotesi del venditore che, pur non alterando i km, non verificando la reale percorrenza prima di porre in vendita i veicoli, non ha responsabilità.

Il Codice del Consumo con l’Articolo 20 vieta le pratiche commerciali scorrette, mentre l’Articolo 130 individua come responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

Concludendo, anche gli utenti privati non sono esenti dalle manomissioni dei km delle auto, in questo caso verrà contestato il reato di truffa art. 640 C.P.

Federconsumatori sollecita i Venditori che si riconoscono e credono in una vendita professionale e nella concorrenza leale, sia dell’usato che del nuovo, a fornire le informazioni sui percorsi di vendita scorretti applicati nel settore auto, al fine di predisporre un esposto che tuteli il consumatore e il rivenditore.

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